Natura obbligatoria della “proprietà” fiduciaria “revocabile” ad nutum

La “proprietà” fiduciaria – che trova fonte in un mandato fiduciario revocabile ad nutum – si sostanzia in una pluralità di rapporti di carattere obbligatorio fra il fiduciario (= «soggetto apparente proprietario») e il/i fiduciante/i, con la conseguenza che non è suscettibile di rivendica ed è compromettibile in arbitri, non configurandosi il problema dell’efficacia erga omnes della clausola arbitrale.

La procura con la quale sia attribuito al rappresentante il potere di stipulare contratti con sé stesso include la facoltà di provocare un mutamento della titolarità nella qualifica di fiduciante del mandato fiduciario, a beneficio del rappresentante stesso.

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