15 Giugno 2015

Nullità della delibera assembleare di s.r.l. Esperibilitá della querela di falso e invalidità del trasferimento della quota conseguente alla delibera assembleare viziata.

Nell’ambito dell’azione di nullità delle delibere assembleari prese in assenza assoluta di informazione, ex art. 2479-ter, comma 3, c.c., per dimostrare la mancata partecipazione del socio nell’assemblea è possibile esperire querela di falso per l’accertamento della falsità sia del verbale, sia della delega conferita ad altro socio, ancorché questi ultimi siano qualificabili alla stregua di scritture private non legalmente considerate come riconosciute, anche nel caso in cui sussista solo la copia fotostatica dei suddetti documenti, essendo stato smarrito l’originale.
Analogamente al procedimento di verificazione della scrittura privata, anche in quello di querela di falso il giudice, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull’autografia della scrittura privata, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova conferente.

 

L’accertamento della nullità della delibera assembleare travolge gli atti adottati a seguito della delibera stessa, nel caso di specie, l’azzeramento e la ricostituzione dell’intero capitale sociale con la contestuale sottoscrizione dello stesso da parte del socio presente, nonché la successiva alienazione da parte di quest’ultimo di una quota del capitale sociale a un terzo cessionario.
Di conseguenza l’acquisto del terzo è qualificabile come acquisto a non domino e, poiché la quota di una società a responsabilità limitata è equiparabile a un bene mobile non iscritto in pubblici registri, deve applicarsi l’art. 1153 c.c.

 

Laddove, oltre al trasferimento della quota in base ad un titolo idoneo a trasferirne la proprietà, non sussista anche la buona fede del cessionario, non puó perfezionarsi il trasferimento della proprietà. Al socio il cui diritto sia stato leso dalla cessione, pertanto, deve essere riconosciuta la titolarità della sua quota, ma non anche la tutela risarcitoria, essendo la tutela reale pienamente satisfattiva delle sue ragioni.

Nel caso in cui durante l’assemblea non sia stato accertato il difetto di legittimazione del socio presente a rappresentare quello assente non sussiste la responsabilità risarcitoria del notaio: la sua funzione, infatti, è quella di certificare le attività avvenute in sua presenza e non quella di verificare la legittimazione degli intervenuti nell’assemblea stessa.

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