24 Novembre 2017

Nullità di un modello di utilità per carenza di sufficiente descrizione ed esclusione di profili di concorrenza sleale per mancanza del rapporto di concorrenza

Ai sensi dell’art. 86, comma 1, c.p.i. “le disposizioni della sezione IV sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità in quanto applicabili”, con la conseguenza che in materia di nullità dei brevetti per modelli di utilità avrà rilevo l’art. 76, comma 1, c.p.i. ai sensi del quale il brevetto è nullo: a) se l’invenzione non è brevettabile ai sensi degli artt. 45, 46, 48, 49 e 50; b) se, ai sensi dell’art. 51, l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla.

Sono da escludersi in radice profili di concorrenza sleale quando il danneggiato o l’autore dell’illecito non è titolare di alcuna azienda, non è né imprenditore nè professionista e neppure titolare di alcuna P.IVA con la conseguenza che non può ritenersi sussistente alcun rapporto di concorrenza.

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Andrea Andolina

Andrea Andolina

Editor

Associate Lawyer presso Clifford Chance, Milano. Collaboro dal 2014 con Giurisprudenza delle Imprese, per cui ho curato la Rassegna di Diritto Industriale realizzata nel 2017. Ho conseguito il Master (LLM) in...(continua)

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