24 Aprile 2015

Obbligo dei sindaci di iscrivere la delibera di revoca e contestuale nomina degli amministratori e revoca della convocazione

La ratio dell’art. 2385 c. 3 cc, che attribuisce ai sindaci il compito di iscrivere nel registro delle imprese la cessazione per qualsiasi causa degli amministratori dall’ufficio, deve essere individuata nella mancanza, in tali ipotesi, dell’organo normalmente deputato alla iscrizione delle delibere nel registro delle imprese, ossia gli amministratori.


La delibera di revoca del consiglio di amministrazione e contestuale nomina di uno nuovo sono inscindibili e i sindaci dovranno chiederne la contestuale iscrizione: solo così, infatti, si ottiene il risultato di non rendere la società dotata di doppia testa.

In materia di pubblicità obbligatoria esiste un principio generale  improntato a consentire la massima pubblicità possibile dei fatti societari: l’iscrizione nel registro è infatti posta a tutela dei terzi, che debbono poter conoscere le delibere e gli altri eventi ritenuti rilevanti dalla legge. A tal fine dovranno essere iscritte anche le delibere viziate perché altrimenti le parti eventualmente danneggiate o interessante comunque alla rimozione della stessa non possono venirne a conoscenza. Ne consegue che, in caso delibera di revoca degli amministratori, i sindaci (e in tutti gli altri casi gli amministratori), prima di procedere alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese, non possono effettuare un vaglio di validità, dovendo invece limitarsi alla mera verifica della corrispondenza della delibera allo schema tipico di atto per cui è obbligatoria l’iscrizione e della riconducibilità della stessa all’attività della società.

In caso di mancata iscrizione nel registro delle imprese da parte dei sindaci della revoca e contestuale nomina degli amministratori sussiste il periculum in re ipsa. L’amministratore, infatti, la cui nomina è efficace ma non spendibile verso i terzi, non ha nessuna possibilità né di operare verso i terzi, che debbono poter fare affidamento sulle risultanze del registro delle imprese, né di impedire agli amministratori revocati di continuare a spendere la apparente loro carica verso i terzi.

Là dove, in sede di prima convocazione dell’assemblea, non siano state compiute le operazioni necessarie per controllare e ritenere la presenza del capitale sociale, si dovrà tenere la assemblea di seconda convocazione. Il potere di rinviare l’assemblea in prima convocazione spetta alla maggioranza dei soci e non al Presidente dell’Assemblea.

Con la pubblicazione a norma dell’art 2366 cod civ dell’avviso di convocazione dell’assemblea della società per azioni si dà inizio al procedimento di formazione dell’assemblea ed al concretarsi dei poteri di questa con il correlativo esaurimento del potere degli amministratori: di conseguenza, costoro non hanno il potere di revocare, in tutto od in parte, la convocazione dell’assemblea, neppure nel caso di esercizio illegale o scorretto del potere di convocazione – rimanendo in tal caso attribuito alla convocata assemblea ogni decisione circa l’accertamento e la sanatoria degli eventuali vizi – salva l’ipotesi dell’assoluta originaria inidoneità della convocazione ovvero del sopravvenire di un insormontabile ostacolo di natura fisica o giuridica. (conf. Cass. n. 3422 del 02/08/1977).

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

Chiara Presciani

Chiara Presciani

Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code