23 Gennaio 2017

Onere della prova dell’amministratore di società fallita

E’ onere dell’amministratore convenuto dal curatore in un giudizio di responsabilità fornire elementi di prova da cui avrebbe potuto evincersi una conoscibilità dell’insufficienza patrimoniale idonea a consentire il decorso del termine di prescrizione in data antecedente alla dichiarazione di fallimento nei confronti del ceto creditorio.

In caso di prelievi di denaro da parte dell’amministratore è onere di questi provarne l’impiego per finalità connesse all’attività sociale, dovendosi in difetto imputare all’amministratore il depauperamento ingiustificato delle casse sociali e la violazione dell’obbligo di custodia e conservazione del patrimonio sociale.

 

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Paolo F. Mondini

Paolo F. Mondini

Fondatore e Responsabile scientifico

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)

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