6 Febbraio 2015

Postergazione del finanziamento del socio di S.r.l. e perdita della qualità di socio

In armonia con recenti precedenti giurisprudenziali, deve accedersi a un’interpretazione della disciplina dei presupposti ex art. 2467 c.c. – segnatamente l‟“eccessivo squilibrio dell‟indebitamento rispetto al patrimonio”, e la “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” – secondo la quale il legislatore ha voluto individuare una nozione unitaria di crisi, che finisce per coincidere con il rischio di insolvenza, idoneo a fondare una sorta di “concorso potenziale” tra tutti i creditori della società (Trib. Milano 11 novembre 2010, causa n. 9788/2009 RG).

La postergazione dei finanziamenti concessi dai soci alla società opera anche in ipotesi in cui quest’ultima non versi in una situazione critica sopravvenuta, ma in uno stato – a essa equiparabile secondo il criterio normativo in esame – di originaria insufficienza delle risorse economiche rispetto all’adempimento dei debiti correnti derivanti dall’intrapresa attività.

Considerato che la postergazione si atteggia come “qualità intrinseca” dei crediti dei consociati, non può fondatamente sostenersi che l’uscita dalla compagine sociale del socio finanziatore possa comportare l’automatica esclusione dalla disciplina ex art. 2467 c.c. delle somme da questo erogate alla società, posto che la disciplina in esame è posta a salvaguardia delle aspettative del ceto creditorio, e su questa non possono evidentemente incidere le vicende successive e soggettive del socio mutuante, pena l’inutilità dell’istituto, che si presterebbe a facili elusioni in danno di creditori e terzi.

Nell’ipotesi in cui, da un accordo di cessione parziaria di un’unica quota di partecipazione a favore di una pluralità di promissari acquirenti, non emerga inequivocabilmente la volontà di questi ultimi di obbligarsi a un unica prestazione, deve concludersi che non ricorre un vincolo solidale tra i predetti acquirenti. Non può, infatti, farsi scaturire dal mero fatto che il corrispettivo della cessione sia stato indicato in un importo globale un impegno così oneroso per gli acquirenti di separate frazioni del capitale sociale.

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