17 Gennaio 2018

Questioni in materia di compensi degli amministratori e giusta causa di revoca

E’ infondata la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di maggior compenso per l’incarico di amministrazione a fronte di delibere assembleari, alle quali l’amministratore attore non abbia partecipato, che abbiano ridotto il compenso medesimo giacché l’assenza di un amministratore all’assemblea non costituisce motivo di annullamento o nullità ex artt. 2377 e 2379 c.c.; è pacifico, inoltre, che, ai sensi dell’art. 2389, co. 1, c.c., «i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione […] sono stabiliti all’atto di nomina o dall’assemblea» e che tale determinazione non può essere contestata dagli amministratori, specie da quelli che abbiano espressamente accettato il compenso deliberato in assemblea se di ciò risulti prova nel verbale.

Secondo la Corte di Cassazione, la giusta causa di revoca dell’amministratore ex art. 2383, co. 3, c.c. «esige situazioni sopravvenute (provocate o meno dall’amministratore stesso) che minino il pactum fiduciae, elidendo l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e le capacità dell’organo di gestione, in modo da poter fondatamente ritenere che siano venuti meno, in capo allo stesso, quei requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale che dovrebbero sempre contraddistinguere l’amministratore di una società di capitali» (Cass. 16526/2005).

Va esclusa la sussistenza della giusta causa di revoca: in primo luogo, quando l’amministratore revocato non abbia realizzato le prospettive di sviluppo richiamate in modo del tutto generico sia in una deliberazione assembleare sia nell’atto di conferimento dell’incarico; in secondo luogo, quando la delibera di revoca non abbia menzionato alcuna specifica decisione organizzativa o commerciale imputabile all’amministratore revocato e tale da dar luogo a una giusta causa di revoca; infine, quando la negativa situazione della società non sia in concreto sopravvenuta ma preesistente allo svolgimento dell’incarico di amministratore.

Quando l’incarico di amministratore è a tempo indeterminato, il mancato guadagno, in applicazione del principio generale dettato per il mandato oneroso dall’art. 1725, co. 2, c.c., va ricollegato alla necessità di «un congruo preavviso».

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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