16 Maggio 2016

Responsabilità degli amministratori di s.n.c., legittimazione all’esercizio dell’azione sociale e prescrizione

Ai sensi degli artt. 2260 e 2293 c.c. la legittimazione all’azione sociale nei confronti degli amministratori di s.n.c. spetta alla società.

Non è inammissibile l’azione sociale di responsabilità promossa da tutti i soci costituenti la compagine sociale della s.n.c., escluso il socio-amministratore della cui responsabilità si tratta.

Le somme eventualmente individuate quale oggetto di appropriazione (e del conseguente risarcimento) da parte dell’amministratore non potranno essere oggetto di restituzione ai soci attori, ma dovranno confluire nelle casse sociali, per essere poi oggetto eventualmente di distribuzione nel rispetto dei patti sociali.

Ė applicabile alla s.n.c. l’art. 2941, n. 7, c.c., che statuisce la sospensione della prescrizione concernente l’azione di responsabilità esperita dalle persone giuridiche nei confronti dei loro amministratori, finché questi rimangono in carica (C.Cost. n. 262/2015).

Non è responsabile per mancata presentazione del rendiconto l’amministratore che sia stato nell’impossibilità di redigere lo stesso per fatti a lui non imputabili (es. asportazione e furto di mobilia contenente le scritture contabili necessarie per la redazione del conto).

Qualora dagli estratti conto della società risultino somme di denaro e assegni registrati in uscita, in assenza di qualsivoglia giustificazione e precisazione da parte dell’amministratore circa l’impiego ed utilizzo di tali somme, posto che gli assegni sono tratti su un conto intestato alla società, l’ammontare corrispondente deve essere riversato dall’amministratore nel patrimonio sociale.

Il risarcimento del danno cui è tenuto l’amministratore – sia che derivi da responsabilità per illecito contrattuale, sia che si ricolleghi a responsabilità extracontrattuale, sia che si configuri più genericamente come effetto di responsabilità ex lege, e tanto se si tratti di danno emergente come di lucro cessante – riveste natura di debito di valore e non di debito di valuta, ed è pertanto sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo tale perdita, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dello ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (Cass. 11018/2005).

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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