Responsabilità degli amministratori di srl per distrazioni patrimoniali

Grava su chi promuove il giudizio l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni, il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori convenuti l’onere di dimostrare l’adempimento ovvero la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e del diligente adempimento dei propri obblighi (nella specie, l’amministratore, al quale erano stati addebitati prelievi ingiustificati sul conto corrente della società, non aveva fornito la prova che le somme prelevate fossero servite per pagare debiti sociali).

Ricorre una distrazione/dissipazione patrimoniale allorché un bene che rientra nel patrimonio della società ne sia fatto materialmente o giuridicamente fuoriuscire, determinando un suo mutamento di destinazione, per il soddisfacimento di uno scopo economico diverso da quello impressogli in ragione della sua disponibilità in capo alla società, ovvero allorché un bene viene ceduto o un servizio viene prestato dalla società in assenza di corrispettivo o con corrispettivo ontologicamente inadeguato.

Le condotte distrattive si differenziano strutturalmente e funzionalmente dal mero inadempimento contrattuale: infatti mentre le condotte distrattive sono caratterizzate, nel momento stesso in cui vengono realizzate, dalla mancanza assoluta o comunque dalla certa inadeguatezza di una controprestazione da parte dell’eventuale terzo contraente, l’inadempimento è caratterizzato dalla mancata realizzazione della controprestazione – a priori esistente e adeguata – da parte del terzo contraente per fatto a lui addebitabile.

Costituisce condotta di mala gestio, foriera di responsabilità risarcitoria, la stipula da parte dell’amministratore di un contratto a prestazioni corrispettive, quando l’inadempimento di controparte era, sebbene non previsto, comunque prevedibile al momento della stipula del contratto, secondo l’ordinaria diligenza.

La fatturazione di operazioni commerciali ed il loro mancato pagamento di per sé non è qualificabile in termini di distrazione, salvo che il Fallimento attore non alleghi e provi che la fornitura è avvenuta in un momento in cui il terzo destinatario non era in grado di pagarla e l’amministratore conosceva o avrebbe dovuto conoscere – secondo la diligenza professionale propria dell’amministratore – che il terzo era insolvente, ovvero la sussistenza di uno specifico accordo fraudolento per cui era previsto l’inadempimento dell’acquirente.

 

 

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Daniela Russo

Daniela Russo

Avvocato del Foro di Milano

Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)

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