Responsabilità del socio amministratore di snc per atti di concorrenza sleale e di mala gestio

Poiché l’art. 2301 c.c. vieta l’esercizio in concreto dell’attività concorrenziale da parte del socio, la violazione di tale divieto deve essere circoscritta al periodo ricompreso tra quello in cui la società concorrente costituita dal socio ha effettivamente iniziato ad operare sul mercato e quello in cui è avvenuta l’esclusione del socio medesimo.

In materia di concorrenza sleale trova applicazione il principio generale – da applicarsi anche nell’ipotesi di violazione dello specifico divieto di concorrenza previsto dall’art. 2301 c.c. –  secondo cui: ” il danno cagionato da atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. Ne consegue che solo la dimostrazione dell’esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione” (Cass. n. 7306/2009).

L’accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa, ex art. 2600 c.c., che onera l’autore degli stessi della dimostrazione dell’assenza dell’elemento soggettivo ai fini dell’esclusione della sua responsabilità; il corrispondente danno cagionato, invece, non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione (Cass. n. 25921/2015).

Anche in materia di inadempimento dell’amministratore alle regole sul mandato e di responsabilità aquiliana, il danno liquidabile presuppone sempre che sia stata fornita in positivo da chi agisce in giudizio la prova dell’esistenza di un pregiudizio che sia in rapporto di stretta consequenzialità causale con le condotte inadempienti o illecite poste in essere dal soggetto convenuto in giudizio con l’azione di risarcimento del danno.

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Daniela Russo

Daniela Russo

Avvocato del Foro di Milano

Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)

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