25 Gennaio 2016

Responsabilità di amministratori e sindaci verso la società

Ai sensi degli artt. 2476 e 2407 c.c.,  gli amministratori e i sindaci sono obbligati a risarcire la società di tutti i costi che quest’ultima ha sostenuto a causa della loro condotta negligente (ex multis, il Tribunale ha condannato l’amministratore e i sindaci a risarcire la società delle spese processuali sostenute, per aver intrapreso e resistito a iniziative giudiziarie con difese manifestamente infondate).

Il danno subito dalla società a causa della mancata locazione di immobili a terzi, imputabile a inerzia negligente degli amministratori, può essere oggetto di liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c..

Nelle s.r.l. obbligate a munirsi di un organo di controllo, in quanto dotate  di un capitale sociale superiore a quello minimo previsto per le s.p.a., i sindaci sono legittimati a promuovere la denuncia al Tribunale di cui all’art. 2409 c.c., in forza del rinvio operato dall’art. 2477 co. 3 c.c. alla disciplina propria delle società azionarie; sicché, l’omesso esercizio di tale potere, pur ricorrendone i presupposti, può essere titolo di responsabilità ex art. 2407 c.c..

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

Giorgio Grossi

Giorgio Grossi

Amministratore

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code