7 Aprile 2015

Responsabilità per comportamenti contrari a buona fede e correttezza nell’adempimento degli obblighi assunti con contratto di affitto d’azienda e di opzione d’acquisto

Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra i due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 cod. proc. civ.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado.

Sussiste un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra la causa volta ad ottenere la risoluzione del contratto inter partes e la causa diretta ad ottenere il risarcimento del danno per inadempimento a quegli stessi accordi; tuttavia quest’ultimo giudizio non va sospeso, in attesa della definizione del primo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma in base all’art. 337, II comma, c.p.c., previa valutazione prognostica dell’esito dell’impugnazione.

Nella specie la clausola contrattuale relativa al corrispettivo deve essere interpretata in termini coerenti con il principio di determinatezza del corrispettivo che implica, a pena di nullità, che il corrispettivo non possa rimanere sospeso per un tempo indefinito, ma che sia determinato ad una data certa; detta interpretazione è conforme anche al principio di conservazione del contratto (art. 1367 cod. civ.).

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Daniela Russo

Daniela Russo

Avvocato del Foro di Milano

Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)

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