22 Settembre 2015

Responsabilità per violazione dell’art. 2447 c.c.: quantificazione del danno e successione nella carica di amministratore.

Nelle ipotesi in cui agli amministratori venga addebitata l’illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società comportante l’obbligo di limitare la gestione alla conservazione e alla liquidazione del patrimonio sociale, il danno causalmente riconducibile al loro comportamento deve essere commisurato all’eventuale decremento del patrimonio netto, calcolato sulla base dei valori di bilancio rettificati con criteri rispondenti alla finalità liquidatoria, con riferimento al valore ad esso attribuibile alla data in cui sarebbe dovuta cessare l’attività d’impresa e a quello riscontrato all’epoca del reale inizio della liquidazione.

 

Se nella carica amministrativa si siano succeduti diversi soggetti i quali abbiano tutti colpevolmente, nel periodo in cui hanno rivestito l’incarico, continuato illegittimamente a svolgere l’attività di impresa, il contributo causale al verificarsi del danno fornito dalla condotta di ciascuno di essi, salva la deduzione e dimostrazione di specifiche cause idonee ad interrompere il nesso di causalità, deve considerarsi esteso anche alle diminuzioni patrimoniali verificatesi, successivamente alla cessazione del loro incarico, durante la gestione dei rispettivi successori.
Al contrario deve escludersi che gli amministratori succedutisi nel tempo, possano rispondere delle diminuzioni patrimoniali verificatesi prima dell’assunzione dei rispettivi incarichi, salva la prova di una specifica attività di concorso che abbia reso possibile o facilitato la condotta dei precedenti amministratori durante la gestione dei quali tali perdite si sono verificate.

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