13 Aprile 2017

Responsabilità precontrattuale nei rapporti parasocietari, efficacia dei patti parasociali (opzioni, sindacati di voto e di gestione) e possibili interferenze con le regole sull’organizzazione sociale

Qualora tra due società venga stipulato un accordo volto (i) alla cessione dell’intero pacchetto azionario di una terza società controllata da una delle due parti e (ii) a regolare alcuni profili di governance (es. nomina e compensi degli amministratori) della società target durante il periodo in cui il capitale sociale di questa è partecipato da entrambi i paciscenti, pur essendo in astratto ipotizzabile la responsabilità precontrattuale per mancanza di informazioni la cui conoscenza avrebbe inciso con certezza sul valore (es. sovrastima del ramo d’azienda da conferire nella target) di una delle prestazioni dedotte in contratto, questa non può dirsi sussistente se l’eventuale errore sul valore risulta nei fatti addebitabile non già all’inganno della convenuta, bensì a un deficit di attenzione dell’attrice ovvero, come tipico di operazioni che dinamicamente si inverano nel tempo successivo al programma iniziale, all’alea tipica di un contratto finanziario.

Mentre gli accordi fra soci o (quando questi siano a loro volta enti collettivi) tra le persone fisiche di riferimento di questi de societate gerenda operano, e trovano la loro esclusiva tutela, sul piano obbligatorio e risarcitorio, all’interno dell’organizzazione societaria, invece, i soci e gli amministratori restano esclusivi titolari, e pertanto responsabili, del potere di operare le scelte di voto e le decisioni gestorie che, nell’ambito delle rispettive ed esclusive competenze, sono chiamati ad adottare, con l’esclusivo vincolo delle regole statutarie e legali; differenti e non sovrapposti rimangono pertanto i titoli risarcitori dei quali gli uni (i soci legati fra loro da accordi extrastatutari) e gli altri (gli amministratori) rispondono. Non può escludersi una qualche interferenza tra i due ‘livelli’, laddove, ad esempio, a fronte di violazioni di accordi presi a livello parasociale, uno dei soci avesse messo all’ordine del giorno la revoca dell’amministratore resosi responsabile della trasgressione e l’altro socio l’avesse impedita col proprio voto contrario, così di fatto integrando un proprio e specifico inadempimento agli accordi adottati extra statuta. Tuttavia, dell’atto gestorio o della scelta operativa compiuta da questo o quell’amministratore nell’adempimento del proprio ufficio e sotto la propria esclusiva responsabilità, questi risponderà secondo le regole inderogabili dell’organizzazione tipologica della società azionaria: senza che detti atti possano essere trasferiti in quanto tali nella sfera contrattuale dei soci e trasformarsi in altrettanti ipotetici inadempimenti alle obbligazioni da quelli assunte; che del resto in tanto sono legittime e tutelabili, in quanto non vincolanti (e provviste di tutela reale) per le scelte di voto e di gestione poste in essere dai soci e dagli amministratori.

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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