15 Luglio 2015

Revoca cautelare del trustee per grave violazione degli obblighi gestori

È legittima la revoca in via d’urgenza del trustee di un trust liquidatorio costituito da una società in liquidazione su istanza di uno dei creditori in caso di grave violazione delle obbligazioni inerenti alla gestione dei beni in trust e per aver agito il trustee in palese conflitto di interessi quale settlor, trustee e beneficiario ultimo del trust, in quanto il provvedimento cautelare, seppur anticipatorio in via urgente e interinale degli effetti della decisione sul merito del diritto cautelando, non modifica irreversibilmente la situazione giuridica del convenuto.

La previsione statutaria della rimessione della decisione sulla revoca o sostituzione del trustee al Presidente del Tribunale rappresenta un rimedio di natura lato sensu negoziale – mandato congiunto ora per allora fatto dalle parti a tale organo –  che può concorrere con la revoca chiesta in via urgente al giudice competente.

Al contrario, non pare rispondere a un concreto interesse del creditore la revoca d’urgenza del medesimo soggetto trustee anche dalla carica di liquidatore della società, posto che ogni attività di liquidazione dei beni e soddisfazione dei creditori è attualmente di diritto e di fatto demandata esclusivamente al trust.

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manuel.dellinz

manuel.dellinz

Dottorando di ricerca in "Istituzioni e Mercati, Diritti e Tutele" presso l'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche, tematica di ricerca: "Diritto delle Società e dei Mercati Finanziari". Cultore...(continua)

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