9 Novembre 2012

Revoca cautelare dell’amministratore di società cooperativa assoggettata alla disciplina della srl

Sono ammissibili l’azione sociale di responsabilità e la richiesta di revoca per gravi irregolarità nella gestione spiegate nei confronti dell’amministratore di società cooperativa a responsabilità limitata da parte dei relativi soci. I rimedi in argomento (ex art. 2476 c.c.), pur presentando elementi di interferenza con il controllo giudiziario previsto per le società cooperative (ex art. 2545 quinquiesdecies c.c.), non sono a quest’ultimo sovrapponibili, operando su versanti distinti e, eventualmente, complementari.

 

L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. non costituisce presupposto processuale per l’esercizio dell’azione cautelare specificamente “vicaria” di quella di merito, dal momento che, non contenendo il citato art. 2476, terzo comma, c.c. una norma di legge processuale speciale, non vi è ragione per escludere, nella sussistenza dei presupposti di natura sostanziale previsti dalla stessa disposizione, l’adozione dello specifico provvedimento cautelare da essa contemplato anche prima dell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte del socio, ai sensi dell’art. 669 ter c.p.c.

 

L’azione intrapresa dal socio, ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c., costituisce una azione connotata dal nesso di strumentalità rispetto all’azione di responsabilità prevista dalla stessa norma, avendo la funzione di impedire l’aggravamento del danno di cui si intende chiedere il risarcimento nel giudizio di merito e non essendo ipotizzabile un nesso di strumentalità rispetto a un’azione di di revoca nel merito, di cui l’azione cautelare anticiperebbe gli effetti.

 

La scelta dell’amministratore di società di capitali di compiere o meno un atto di gestione non è mai di per sé suscettibile di essere apprezzata in termini di responsabilità giuridica, per l’impossibilità stessa di operare una simile valutazione con un metro che non sia quello dell’opportunità e perciò sconfinante nel campo della discrezionalità imprenditoriale; è solo l’eventuale omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche o di quelle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel genere che può configurare la violazione dell’obbligo di adempiere con diligenza il mandato di amministrazione e può quindi generare una responsabilità contrattuale dell’amministrazione verso la società.

 

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