Revoca della carica di amministratore ed esclusione del socio accomandatario di s.a.s.

Il comportamento del socio accomandatario di una s.a.s., che cumuli la qualifica di amministratore,  il quale non adempia all’obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili prescritto dall’art. 2214 c.c. e non provveda alla redazione del bilancio, non consentendo, in tal modo, ai soci accomandanti di prendere visione della documentazione contabile della società, integra giusta causa non solo di revoca dell’amministratore, ma altresì di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2286 c.c. perché comporta la violazione del dovere di cooperazione del socio stesso, ledendo l’affectio societatis dell’accomandante, oltre a minare tanto gli interessi quanto le finalità della società, passibile di rimanere senza amministratore.

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