14 Giugno 2017

Revoca di liquidatore di s.r.l. per denegato accesso al socio ai documenti sociali

Il testo dell’art. 2487 ult. co. c.c. non può esser letto come facoltizzante la revocabilità ad nutum dei liquidatori da parte dell’assemblea dei soci senza alcuna rilevanza delle ragioni sottese alla revoca, secondo la tesi per cui la giusta causa verrebbe in gioco solo in caso di revoca giudiziale; piuttosto, l’esplicito richiamo alla giusta causa solo nel caso in cui la revoca sia chiesta giudizialmente è volto a circoscrivere le ipotesi di revoca giudiziale alla ricorrenza della giusta causa, secondo un’interpretazione coerente con le regole del mandato ed in particolare con l’art. 1725 c.c.. L’assemblea dei soci ha quindi la facoltà di revocare ad nutum il liquidatore, ma l’assenza di giusta causa determina il diritto del revocato al risarcimento (per il caso di soggetti nominati a tempo determinato, art. 1725 co. 1 c.c.) ovvero al congruo preavviso (per il caso di soggetti nominati a tempo indeterminato, art. 1725 co. 2 c.c. e art. 2383 co. 3 c.c.), il difetto dei quali rileva (non quale vizio della deliberazione ma) quale presupposto di una indennità riconosciuta normativamente come conseguenza di un atto lecito.

La giusta causa di revoca escludente il diritto all’indennità per il soggetto revocato deve essere espressamente enunciata, anche nelle società a responsabilità limitata, nella decisione dell’assemblea che indichi le ragioni di revoca, senza che queste possano essere integrate successivamente o in giudizio. La causa di revoca è, in coerenza con le norme sul mandato, “giusta” non solo quando la condotta del mandatario abbia integrato specifiche violazioni di norma di legge o di prescrizioni contrattuali, bensì anche quando si sia concretata in atti o fatti che abbiano gravemente leso la necessaria fiducia che deve legare il soggetto preposto al preponente, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Poiché il socio non partecipante alla gestione ha pieno e incondizionato diritto di consultare, anche per il tramite dei suoi incaricati, i documenti relativi alla gestione stessa, è revocabile per giusta causa il liquidatore che abbia negato allo stesso l’accesso ai documenti sociali  (nella specie il Tribunale ha ritenuto che fosse avvenuta per giusta causa la revoca assembleare di un liquidatore che aveva formalmente comunicato al socio unico che gli avrebbe negato – sino al termine dell’incarico – l’accesso ai documenti sociali, conseguentemente rigettando la richiesta risarcitoria avanzata dal liquidatore).

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