30 Gennaio 2017

Rinunzia al rimborso di prestito obbligazionario sottoscritto dal socio a fini di versamento a fondo perduto

Il socio di maggioranza che abbia approvato una delibera di modifica del prestito obbligazionario (con anticipo del diritto al rimborso), tale da consentirgli la compensazione del proprio credito al rimborso con il credito della società per i conferimenti dovuti in sede di aumento di capitale ex art.  2447 c.c., non può giovarsi dell’annullamento della delibera per abuso dei propri maggioritari poteri di voto, indicandola – a proprio beneficio – come presupposto di efficacia della successiva rinuncia al proprio credito (nella specie il Tribunale, nel rigettare la richiesta del socio di maggioranza, ha ritenuto inoltre dirimente il fatto che tra la delibera annullata di modifica del regolamento del prestito e la rinuncia al credito obbligazionario non vi fosse alcun nesso di causalità necessaria, essendo la rinuncia stata effettuata  “a fondo perduto” per assorbire le perdite e non già invece in compensazione di un debito da conferimento in sede di aumento di capitale ex art. 2447 c.c., nella fattispecie non deliberato).

 

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