11 Aprile 2017

Sequestro conservativo ante causam. Competenza territoriale. Azione di responsabilità ex 146 co. 2 lett. a) l.fall. e “cumulo” delle azioni. Scindibilità delle cause in tema di litisconsorzio facoltativo. Presupposti e coesistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora

In materia di competenza, nel procedimento cautelare ante causam, trova applicazione il 669 ter c.p.c. Contrariamente a quanto previsto per il giudizio a cognizione piena, non opera in tale procedimento il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d’ufficio dell’incompetenza e, esclusa la vis actractiva del Tribunale fallimentare ex 24 l.fall., devono trovare applicazione le regole generali sia per quanto riguarda la competenza per materia (responsabilità degli organi sociali) e per territorio (ambito distrettuale) del Tribunale delle Imprese sia per quanto riguarda i criteri di collegamento ex 18 e 20 c.p.c.

L’azione di responsabilità ex 146, co. 2 lett. a) l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste a favore della società e dei creditori sociali (pur rimanendo diversi, in relazione alla diversa natura delle due azioni, i rispettivi presupposti di fatto e di diritto). Alla luce della sua ampia portata pertanto, il curatore fallimentare, quando agisce postulando indistintamente la responsabilità degli amministratori (come nel caso di specie) fa valere sia l’azione che spetterebbe alla società sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori.

In caso di litisconsorzio facoltativo ben possono essere esaminate distintamente le singole posizioni e, in ipotesi, ben si può arrivare a decisioni differenziate (nel caso di specie il Tribunale adito ha quindi potuto dichiarare la propria incompetenza territoriale nei confronti di uno (solo) dei due amministratori resistenti avendone scrutinato la sussistenza sia sotto il profilo contrattuale (azione sociale), ovvero con riferimento all’eccezione sollevata dal resistente, sia sotto il profilo extracontrattuale con riguardo ai criteri di collegamento tutti previsti per le obbligazioni derivanti da atti illeciti (azione spettante ai creditori sociali).

Per la concessione del sequestro conservativo ante causam sui beni del debitore è richiesta la coesistenza dei due requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, intesi il primo come verosimile esistenza del credito per cui si agisce e il secondo come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore. Trattandosi di provvedimento richiesto ante causam deve inoltre prendersi in considerazione l’oggetto della domanda che si intende proporre nel prospettato instaurando giudizio di merito valutando se per esso sussista il requisito della verosimile fondatezza in relazione ai fatti di mala gestio indicati in atti.

Con riguardo al fumus boni iuris la violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori (2476 co. 1 c.c.), ovvero l’accertamento dell’inadempimento contrattuale, è presupposto necessario ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria dell’amministratore: sono infatti altresì necessarie la prova del danno al patrimonio della società e la riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva dell’amministratore mentre incombe sugli amministratori convenuti l’onere di dimostrare l’adempimento ovvero la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati. L’accertamento della responsabilità nei confronti dei creditori sociali sussiste invece nel caso in cui il comportamento degli amministratori sia stato tale da determinare una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo ad assolvere alla sua funzione di garanzia generica al soddisfacimento dei debiti assunti.

Sotto il profilo del periculum in mora va dato rilievo, anche congiuntamente, tanto alla consistenza quali-quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto all’ammontare del credito tutelabile, quanto al comportamento processuale o extraprocessuale del preteso debitore potendo riconoscersi sussistente oltre che in presenza di una situazione che faccia emergere un pregresso – o prevedere un prossimo – depauperamento del debitore a causa di condotte distruttive, anche quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio del debitore stesso in rapporto all’entità del credito.

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Fabrizio Caramanico

Fabrizio Caramanico

Laurea con lode presso l'Università degli Studi di Pavia. Abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Attualmente Avvocato presso Bussoletti Nuzzo & Associati (Roma).(continua)

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