31 Maggio 2017

Sospensione cautelare della delibera di approvazione del bilancio di esercizio

Nonostante il disposto dell’art. 2378 c.c. consenta la sospensione cautelare della “esecuzione” delle delibera, si deve ritenere che tale tutela cautelare possa essere concessa anche nel caso in cui ad essere impugnata sia una delibera non suscettibile di esecuzione, ma che continua ad esplicare efficacia pregiudizievole per il soggetto impugnante. Opinare in senso difforme, infatti, porterebbe a svilire la funzione della tutela urgente e a ipotizzare l’esistenza di pronunce di merito assolutamente prive di copertura cautelare.

La tutela cautelare può essere concessa anche in caso di impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio, anche con riferimento alla loro mera efficacia informativa e, dunque, anche quando il bilancio non sia l’immediato precedente di altre delibere che incidano sulla posizione del soggetto che assume d’esserne danneggiato (ad es. operazioni sul capitale).

L’impugnazione della delibera che approva il bilancio può trovare accoglimento là dove sia volta a contestare la violazione dei principi civilistici di redazione del bilancio, mentre esulano dal perimetro dell’impugnativa del bilancio le questioni riguardanti il merito delle scelte gestorie in esso contabilizzate.

Non viola il principio della verità e chiarezza l’errata apposizione di una posta tra le voci del bilancio, là dove nella nota integrativa si forniscano informazione idonee a fugare le incertezze sulle singole voci.

Nel caso in cui la società abbia fatto opposizione a un decreto ingiuntivo e il rischio che lo stesso venga confermato sia remoto, non è necessario procedere a un accantonamento a fondo rischi e oneri ex art. 2424-bis c.c.; tuttavia dell’esistenza del contenzioso si deve dare informazione nella nota integrativa, specie là dove si tratti di una vertenza di significativo valore.

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Chiara Presciani

Chiara Presciani

Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)

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