16 Ottobre 2012

Sospensiva di delibera assembleare e obbligo di notifica agli amministratori, sindaci e soci deleganti

Non è configurabile nell’ambito di un giudizio di impugnazione di delibera assembleare un obbligo di notifica nei confronti degli amministratori e sindaci della società che abbia assunto la delibera impugnata. L’audizione di amministratori e sindaci prevista dal disposto dell’art. 2378 c.c. è un adempimento propriamente istruttorio tipicamente finalizzato al giudizio di bilanciamento previsto dal comma 4° della norma.

Non sussiste un onere di notifica agli amministratori neppure nel caso in cui la delibera impugnata abbia ad oggetto la nomina degli stessi. In tale caso agli amministratori deve essere infatti riconosciuta una posizione di interesse giuridicamente qualificato, che legittima quindi un loro intervento in giudizio, ma non ricorre invece una situazione di litisconsorzio necessario, che sussiste solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti. Poiché il procedimento di impugnazione risulta incentrato sull’accertamento della sussistenza o meno di determinati vizi che possano avere inficiato la formazione della volontà dell’ente e come tale destinato a concludersi con una pronuncia, di conferma o invalidazione dell’atto impugnato, tipicamente limitata a profili tutti interni alla persona giuridica, esso non investe direttamente la posizione di quanti abbiano eventualmente acquisito diritti in conseguenza dell’atto impugnato.

 Anche laddove il motivo di impugnazione della delibera consista nella inammissibilità del conteggio di voti in delega in ragione della asserita irregolarità del relativo prospetto di sollecitazione, solo la società può dirsi contradditore necessario della relativa domanda, mentre il socio il quale intervenga nel giudizio conseguente all’impugnazione, può solo avere veste di litisconsorte adesivo.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

Paolo F. Mondini

Paolo F. Mondini

Fondatore e Responsabile scientifico

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code