15 Gennaio 2015

Srl. Diritto di informazione e diritto alla consultazione dei libri e documenti sociali. Socio (non amministratore) di maggioranza

In analogia con quanto previsto dall’art. 2261 c.c. in tema di controllo sulla gestione di società di persone da parte dei soci che non partecipano alla relativa amministrazione, anche nelle società a responsabilità limitata il diritto di informazione ed il diritto alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare; infatti la legge, nel riconoscere detto diritto potestativo di controllo, attuabile nelle forme del pieno accesso all’intera documentazione sociale, non si riferisce ad un determinata (minima o massima) entità di quote possedute né di per sé esclude che la richiesta possa essere avanzata, in ipotesi, anche dal socio di maggioranza.

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