22 Febbraio 2016

Sulla liquidazione della quota del socio receduto da società di persone

La prestazione prevista dall’art. 2289 c.c., relativa alla liquidazione della quota del socio uscente, per espressa previsione contenuta nel primo comma della norma, consiste nella dazione di una somma di denaro e, in quanto obbligazione fin dall’origine pecuniaria, costituisce credito di valuta, soggetto, come tale, al principio nominalistico di cui all’art. 1227 c.c. La svalutazione monetaria assume rilievo quando, non essendo avvenuto l’adempimento entro il termine di sei mesi previsto dall’ultimo comma dell’art. 2289 c.c., diventino applicabili i principi sul risarcimento del danno conseguente alla mora del debitore. Principi che peraltro, vertendosi in tema di credito di valuta, non comportano automaticamente la rivalutazione della somma dovuta, ma richiedono la deduzione e la dimostrazione, da parte del creditore, del maggior danno sofferto, in aggiunta a quello coperto con l’attribuzione degli interessi di mora.

Per la liquidazione del socio uscente il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l’adempimento, ai sensi dell’ultimo comma del citato articolo, e cioè entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto di società.

Va accolta la domanda del socio receduto volta ad ottenere la rifusione della spese sostenute per attività che avrebbero dovuto essere compiute dalla società, quali la redazione della situazione patrimoniale aggiornata e la stima del valore di liquidazione quota.

Il socio che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione; in assenza le somme devono reputarsi erogate a fondo perduto o quale apporto di capitale.

 

 

 

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