11 Maggio 2016

Sull’efficacia della transazione conclusa dalla procedura di amministrazione straordinaria nei confronti del debitore tornato in bonis

L’ammissione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria non comporta ricognizione del debito in capo al debitore una volta ritornato in bonis, ostando insuperabilmente a questa conclusione il carattere esclusivamente endofallimentare dell’accertamento del passivo svolto in corso di procedura, oggi espressamente sancito ex lege.

L’ammissione al passivo può tutt’al più considerarsi alla stregua di un elemento di presunzione semplice da far valere all’interno di un pieno contraddittorio di merito secondo le ordinarie regole di formazione della prova e distribuzione dei relativi oneri, senza alcuna infondata pretesa di automatismo.

Salvo che non sia diversamente pattuito, la transazione conclusa con la procedura fallimentare in relazione all’opposizione allo stato passivo concerne esclusivamente i crediti concorsuali insinuati e non già invece gli interessi sospesi in corso di procedura.

(Sulla scorta di tali principi, Il Tribunale, ritenuto fornita dall’attore nel giudizio di merito la prova del credito oggetto di transazione con la procedura di amministrazione straordinaria, ha accolto la domanda volta ad ottenere dalla società tornata in bonis il pagamento degli interessi maturati in corso di procedura).

 

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code