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1 Ottobre 2022

Mancata impugnazione della delibera di approvazione del bilancio sostitutiva di quella invalida e carenza di interesse ad agire

L’interesse ad agire del socio dissenziente viene meno qualora quest’ultimo – dopo aver impugnato la delibera di approvazione del bilancio di esercizio – ometta di impugnare la delibera approvativa del bilancio sostitutivo. Infatti, l’accoglimento della domanda non produrrebbe alcuna utilità concreta all’attore rispetto alla lesione denunciata ed al sottostante interesse sostanziale. L’impugnante non potrebbe conseguire, cioè, alcun bene della vita dall’eventuale accoglimento della propria pretesa, giacché il documento contabile gravato è stato nel frattempo sostituito, in ambito endosocietario, da un altro dotato di autonoma efficacia.

Se il socio impugnante una delibera di approvazione del bilancio d’esercizio della società non ha impugnato anche la delibera sostitutiva, questa è di per sé destinata a rimanere efficace nell’ambito endo-societario nonostante l’impugnante ne abbia eccepito la invalidità in sede processuale, con il che viene meno (non già la materia del contendere ma) lo stesso interesse ad agire rispetto alla prima impugnazione, al cui accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto utile per l’attore, data la già avvenuta sostituzione in ambito endo-societario del deliberato censurato con altro comunque efficace.

20 Ottobre 2021

Inapplicabilità dell’art. 2429 c.c. alle società a responsabilità limitata

L’art. 2429 c.c. non è applicabile alle società a responsabilità limitata, in quanto, secondo un’interpretazione conservativa del secondo comma dell’art. 2478 bis c.c., il richiamo operato dal primo comma del medesimo articolo alle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del libro V del codice civile deve intendersi limitato alle sole disposizioni per la redazione del bilancio, e non già al deposito dei documenti da allegare allo stesso.

L’art. 2478 bis c.c. – rubricato “bilancio e distribuzione degli utili” – prevede infatti che “il bilancio deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del presente libro” e prosegue poi disponendo: “esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2634. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, a norma dell’articolo 2435, copia del bilancio approvato“.

L’articolo in esame, quindi, oltre a dettare una disciplina autonoma quanto alla procedura di approvazione, richiama espressamente l’art. 2435 c.c. per estendere alla società a responsabilità limitata l’obbligo di deposito del bilancio approvato presso il registro delle imprese; richiamo che, ritenendo il rinvio operato alle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del libro V del codice civile come omnicomprensivo e riferito anche alle disposizioni in materia di deposito del bilancio, non avrebbe ragion d’essere, essendo l’art. 2435 c.c. già ricompreso nella sezione IX del capo V.

13 Maggio 2019

La natura del versamento a titolo di futuro aumento di capitale e la sua corretta esposizione in bilancio

Il versamento a titolo di futuro aumento di capitale sociale va a costituire una riserva di capitale che può essere destinata solo allo scopo per la quale la somma è stata  corrisposta alla società.

A seguito della deliberazione assembleare di aumento di capitale e la sua sottoscrizione da parte del socio, il pregresso versamento dallo stesso effettuato in conto futuro aumento di capitale è finalizzato a liberare il debito così sottoscritto.

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28 Novembre 2017

Responsabilità dell’amministratore delegato di una s.p.a., poi fallita, per la prosecuzione dell’attività sociale in violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c. e quantificazione del danno risarcibile

Nell’ambito del giudizio di accertamento della responsabilità degli amministratori di una società, stante la natura pacificamente contrattuale dell’azione, spetta all’attore allegare l’inadempimento, indicando il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dell’amministratore convenuto contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell’esatto adempimento.

In capo all’amministratore che ricopre l’ufficio di amministratore delegato grava l’onere della piena conoscenza della situazione economico-patrimoniale della società e, per l’effetto, l’onere della attenta e tempestiva verifica dei dati contabili relativi agli esercizi precedenti.

In presenza di situazioni di illecita prosecuzione dell’attività di impresa e della conseguente difficoltà di ricostruire ex post il risultato netto (costi/ricavi) di singole operazioni non conservative, è possibile procedere alla determinazione del danno mediante criteri presuntivi o equitativi e, in particolare, mediante il criterio della c.d. differenza dei netti patrimoniali, che consiste nella comparazione dei patrimoni netti (determinati secondo criteri di liquidazione, previa, se del caso, rettifica delle voci di bilancio scorrette) registrati alla data della (doverosa) percezione del verificarsi della causa di scioglimento da parte degli organi sociali e alla data di messa in liquidazione della società (o di fallimento della stessa) e consente, quindi, di apprezzare in via sintetica ma plausibile l’effettiva diminuzione subita dal patrimonio della società per effetto della ritardata liquidazione (o dichiarazione di fallimento).

Con il danno determinato in virtù del criterio c.d. della differenza dei netti patrimoniali non concorre quello eventualmente derivante da singole operazioni compiute dall’amministratore in violazione dei doveri di corretta e diligente gestione, atteso che il risultato negativo delle stesse è già compreso nella perdita netta che si ricava confrontando il patrimonio della società al tempo in cui essa avrebbe dovuto essere posta in liquidazione e il momento dell’effettiva interruzione dell’attività sociale.

27 Ottobre 2017

Impugnazione di delibere di approvazione del bilancio e di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale ex art. 2447 c.c., perdita della qualità di azionista in capo all’attore in corso di causa e legittimazione ad agire

In pendenza del giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio e di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale ex art. 2447 c.c., la perdita della qualità di azionista in capo alla parte attrice importa l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza della legittimazione e dell’interesse ad agire dell’attore. Infatti, da un lato, l’annullamento delle deliberazioni [ LEGGI TUTTO ]

23 Ottobre 2017

Nullità della delibera della approvazione del bilancio per difetto di chiarezza e rilevanza dei “chiarimenti” forniti dagli amministratori in sede assembleare ai fini della valutazione della liceità della delibera

Il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, co. 2 c.c., è illecito, con conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione, non soltanto se la violazione determini una divaricazione [ LEGGI TUTTO ]

10 Ottobre 2017

Insufficienza della documentazione prodotta in giudizio e inammissibilità della consulenza tecnica preventiva in materia contabile

La consulenza tecnica preventiva, quale species del più ampio genus di mezzi di prova individuato dall’art. 696 c.p.c., è assoggettata ai presupposti di ammissibilità definiti dalle regole generali di cui agli artt. 61 ss. e 191 ss. c.p.c.. [ LEGGI TUTTO ]

2 Agosto 2017

La delibera di bilancio non costituisce ratifica tacita di atti e compensi degli amministratori

La delibera con cui viene approvato il bilancio delle società di capitali, non traducendosi nell’approvazione dei singoli atti gestori, non può configurarsi come ratifica tacita degli atti giuridici posti in essere dagli amministratori, né quale determinazione implicita del compenso degli organi di gestione e controllo [nella specie, parte attrice ha chiesto all’amministratore convenuto in un giudizio di responsabilità il pagamento dei danni derivanti alla società dalla percezione di “rimborsi spese” non giustificati e, tuttavia, risultanti del bilancio di esercizio regolarmente approvato].

5 Luglio 2017

Il periculum in mora per un’istanza di sequestro probatorio ante causam va dimostrato

Si deve ritenere inverosimile un periculum in mora anche solo remoto o potenziale ove si tema che il report redatto dalla società di revisione – e da questa custodito per conto del cliente – possa essere soppresso o alterato

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