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1 Febbraio 2023

Insussistenza del diritto di recesso ad nutum del socio di una s.r.l. costituita a tempo determinato, pur lontano nel tempo

Il socio di s.r.l. ha diritto di recedere ad nutum solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo, in quanto deve essere valorizzato il dato testuale della disciplina del recesso ex art. 2473 c.c. e poiché prevale, sull’interesse del socio al disinvestimento, l’interesse della società a proseguire la gestione del progetto imprenditoriale e dei terzi alla stabilità dell’organizzazione e all’integrità della garanzia patrimoniale, offerta esclusivamente dal patrimonio sociale.

L’oggetto della delibera, coincidente con il contenuto concreto della manifestazione di volontà espressa dall’assemblea, è illecito o impossibile quando il contenuto risulti contrario a norme di legge poste a tutela di interessi trascendenti quelli del singolo socio, o la cui violazione determini una deviazione dallo scopo economico-pratico del contratto di società.

L’art. 2383, co. 3, c.c., dettato in tema di s.p.a. ma applicabile in via analogica anche alle s.r.l., prevede che gli amministratori siano sempre revocabili dall’assemblea, salvo diritto al risarcimento dei danni nel caso in cui la revoca dovesse avvenire in assenza di giusta causa. Di conseguenza, detta giusta causa non costituisce una condizione di validità e di efficacia della deliberata revoca, ma solo una causa di esclusione del risarcimento del danno sofferto dall’amministratore ingiustamente ed arbitrariamente revocato. Il danno risarcibile/indennizzabile viene generalmente parametrato, in via equitativa, all’emolumento che l’amministratore avrebbe conseguito dallo svolgimento della prestazione gestoria nell’arco di sei mesi, quale lasso di tempo ragionevolmente idoneo a consentire all’amministratore revocato di trovare nuovi incarichi o analoghe prestazioni e compensi.

Le ragioni che integrano la c.d. giusta causa devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori. In tale ambito spetta alla società l’onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie.

Clausola simul stabunt simul cadent e revoca dell’amministratore

Non c’è abusivo esercizio della clausola simul stabunt simul cadent (nel caso di specie con la previsione che, al venire meno della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, decade l’intero consiglio di amministrazione) nel caso di revoca dell’amministratore se le dimissioni dei consiglieri sono sorrette da valide ragioni e non strumentali alla revoca.

Anche ove dovesse ritenersi fondata la responsabilità di uno dei consiglieri per la promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. (nel caso di specie non provata), con riguardo alla quantificazione del danno, il risarcimento del danno potrebbe essere parametrato, al più, al compenso dovuto per il periodo di preavviso. Non può invece  considerarsi come componente automatica, nel conteggio del compenso annuale, anche la porzione variabile del corrispettivo.

9 Dicembre 2020

Clausola “simul stabunt simul cadent”: ratio, impiego abusivo e onere della prova

La clausola simul stabunt simul cadent è finalizzata a mantenere costanti gli equilibri interni originariamente voluti e cristallizzati secondo una determinata configurazione nella delibera assembleare di nomina dell’organo gestorio. Essa funge da stimolo alla coesione dell’organo gestorio, essendo ciascun amministratore consapevole che le dimissioni proprie o altrui ne determinano l’integrale decadenza.

L’impiego abusivo della clausola simul stabunt simul cadent si configura ogniqualvolta le dimissioni idonee a innescarla mirino a eliminare amministratori sgraditi in assenza di giusta causa, eludendo così l’obbligo di corresponsione degli emolumenti residui (e, in genere, di risarcimento del danno) altrimenti loro spettante per effetto della revoca ex art. 2383, co. 3, c.c. (per le s.p.a.) ed ex artt. 1723, co. 2, e 1725 c.c. (per le s.r.l.).

La parte che prospetti l’impiego abusivo della clausola simul stabunt simul cadent è tenuta a provare che la stessa è stata invocata al solo fine di estrometterla dall’organo amministrativo per il conseguimento di interessi extrasociali o di un gruppo della compagine sociale, e quindi per ottenerne indirettamente la revoca in assenza di giusta causa.

24 Aprile 2020

Applicazione ed impiego abusivo della clausola statutaria c.d. simul stabunt simul cadent

L’applicazione della clausola statutaria simul stabunt simul cadent (la cui validità è espressamente riconosciuta dal quarto comma dell’art. 2386 c.c.) non equivale ad una revoca dall’incarico e pertanto, se applicata senza fini abusivi, non fa sorgere alcun diritto a favore dell’amministratore decaduto: costui infatti, accettando l’iniziale conferimento dell’incarico, aderisce implicitamente alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di nomina e permanenza degli organi sociali. Detta adesione implica dunque l’accettazione dell’eventualità di una cessazione anticipata dall’ufficio di amministratore nel caso di applicazione della clausola in oggetto e in ogni caso senza risarcimento del danno (cfr. anche Trib. Milano n. 388/2015 e n. 4955/2016).

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5 Febbraio 2019

Clausola simul stabunt, simul cadent e prova della abusività delle dimissioni

Qualora un amministratore di S.r.l. decaduto per via dell’operatività dell’art. 2386 c.c. agisca in giudizio per chiedere il risarcimento del danno agli altri amministratori, graverà su di esso l’onere della prova in ordine alla abusività della condotta altrui, non essendo sufficiente [ LEGGI TUTTO ]

5 Settembre 2018

Impugnazione di delibera assembleare di S.r.l.: decadenza e interesse a impugnare.

L’impugnazione della delibera assembleare di S.r.l. è senz’altro tardiva rispetto alla denuncia di vizi di annullabilità, quali sono pacificamente considerati i vizi di abuso e di eccesso di potere, se detti vizi non sono fatti valere ex art. 2479 ter, co.1, c.c. entro il termine di novanta giorni dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci. [ LEGGI TUTTO ]

20 Aprile 2016

Uso strumentale della clausola simul stabunt simul cadent e onere della prova

L’amministratore che voglia far valere in giudizio l’uso strumentale della clausola simul stabunt simul cadent determinato dalle dimissioni di altro amministratore come fattispecie di revoca senza giusta causa non può limitarsi a provare l’assenza [ LEGGI TUTTO ]

13 Marzo 2015

Clausola simul stabunt simul cadent e giusta causa di revoca dell’amministratore

Con riferimento alla clausola simul stabunt simul cadent, qualora le dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione siano esplicitamente giustificate sulla base di un grave inadempimento del restante amministratore (delegato), si applicano analogicamente le regole in tema di revoca dell’amministratore.

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15 Gennaio 2015

Clausola statutaria di decadenza dell’intero cda di srl

In presenza di una clausola statutaria che preveda la decadenza d’ufficio dalla carica qualora il consiglio di amministrazione sia composto da un numero pari di componenti ed essi siano in disaccordo in relazione a decisioni essenziali per la prosecuzione della vita della società, occorre che tale radicale dissenso sia manifestato nelle sedi proprie in cui tali decisioni vanno ex lege prese, vale a dire nel corso delle sedute consiliari ed eventualmente in sede assembleare.

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