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4 Settembre 2021

Responsabilità del liquidatore per debiti tributari di una società estinta

Il liquidatore di una società estinta risponde ai sensi dell’art. 2495 co.3 c.c., se il mancato pagamento è dipeso da colpa dello stesso, direttamente nei confronti del singolo creditore sociale il cui diritto risulta compromesso. Tra i creditori sociali è da ricomprendere anche l’Amministrazione finanziaria. Venendo meno il soggetto debitore, al fine di far valere la responsabilità del liquidatore sono oggetto di onere della prova del fisco: la fondatezza del proprio credito, l’effettività del danno e la sussistenza del nesso causale tra le colpe del liquidatore e la sopravvenuta impossibilità di realizzazione del credito tributario. Condizioni che costituiscono i principi cardine per la ricostruzione della responsabilità del liquidatore sono:

1. L’effettività del debito tributario, in difetto non essendo possibile accordare una tutela risarcitoria ad una posizione debitoria provvisoria, ovvero al mero dovere di corretta apposizione contabile “prudenziale” di un fondo a copertura di un debito. In caso di tardività dell’opposizione all’accertamento da parte della società ormai estinta, il relativo debito tributario è liquido, esigibile e da registrarsi.

2. Il credito tributario deve esser stato riconoscibile come tale al momento della formazione del bilancio di liquidazione, o almeno essere incorporato in un titolo esecutivo. L’eventuale sussistenza di circostanze che giustifichino la “non iscrizione per carattere controverso” è un dato che attiene alla colpa del liquidatore e, di conseguenza, onere della prova è del liquidatore stesso. Non si può imputare al liquidatore di non aver proceduto all’iscrizione nel bilancio di liquidazione di un credito tributario accertato con riferimento esclusivo alle presunzioni. Si deve far eccezione solo per la quota di 1/3 dei soli tributi che l’Agenzia può escutere anche nella pendenza del giudizio di primo grado. Tale quota di debito tributario risulta pienamente fondata ed il liquidatore è tenuto ad appostare un debito tributario da accertamento per la suddetta quota nel contesto del bilancio di liquidazione.

3. Il credito tributario, rimasto insoddisfatto, corrisponde ad un danno risarcibile se è ipotizzabile una condizione delle operazioni di liquidazione diversa, nel contesto della quale – secondo la regola del giudizio controfattuale – il credito fondato, e da registrarsi, sarebbe stato soddisfatto. Nel vaglio di tale condizione occorre considerare l’ordine dei pagamenti fatti a terzi in fase di liquidazione, le residue esistenze ed infine gli eventuali attività sociali non menzionate in bilancio, di cui si deve presumere destinazione diversa dalla soddisfazione dei creditori.

L’eventuale riduzione, in sede di liquidazione, del debito tributario per compensazione con crediti fiscali della società cancellanda, non incide sulla responsabilità del liquidatore: egli è responsabile nel limite di quanto è provato il singolo creditore sociale potesse recuperare.

29 Aprile 2020

Può il fallito intraprendere una nuova attività di impresa?

Salve le ragioni dei creditori concorsuali, tutelate mediante la non opponibilità ope legis (art.44) degli atti compiuti dal fallito, questi non perde la capacità negoziale; nulla vieta, pertanto, che egli possa proseguire fuori dal fallimento, una precedente attività o anche intraprenderne una nuova.

Non possono trovare accoglimento – e quindi concorrere sulla massa fallimentare – le istanze di ammissione al passivo per crediti, anche previdenziali, sorti in ragione della nuova attività d’impresa posta in essere dal fallito, non essendo stato acquisito all’attivo del fallimento alcun utile, né adottato alcun provvedimento ai sensi dell’art.46 co.3 l.f.

28 Gennaio 2020

Iscrizione a bilancio dei crediti e presumibile valore di realizzazione

L’art. 2426 n. 8 c.c. vigente ratione temporis, laddove prevede che “i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione”, non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità; ciò preclude l’iscrizione in bilancio non soltanto dei crediti semplicemente sperati, ma anche dei crediti certi, liquidi ed esigibili, qualora siano di dubbia o difficile esazione, i quali, in tal caso, non devono essere iscritti nel loro intero ammontare, bensì nella misura che, secondo un prudente apprezzamento, si presume di poter realizzare.

30 Maggio 2018

Azione di responsabilità nei confronti del liquidatore di sas per mancato esercizio dell’attività di recupero dei crediti

Il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del liquidatore di una s.a.s. per l’inerzia nell’attività di recupero dei crediti sociali si prescrive nel termine quinquennale previsto dall’art. 2949 c.c. decorrente dal momento della cancellazione della società dal registro delle imprese.

L’onere della prova circa l’adempimento o l’inadempimento non imputabile al liquidatore, in riferimento alla gestione liquidatoria, incombe sul liquidatore.

20 Gennaio 2015

Efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dal debitore in buona fede a favore del cedente l’azienda

La regola di cui all’art. 2559 c.c. fa espressamente salva la buona fede del debitore ceduto, che in tal caso è liberato se paga all’alienante. Non può affermarsi che il criterio di pubblicità, di cui al medesimo articolo, escluda la rilevanza della buona fede dal momento che [ LEGGI TUTTO ]

23 Maggio 2013

Opere dell’ingegno e titolarità in capo al datore di lavoro dei diritti patrimoniali e morali d’autore

Il diritto patrimoniale d’autore può ben competere anche a una persona giuridica. Se è vero che il titolo di acquisto – a titolo originario –  del diritto d’autore, ossia la creazione dell’opera dell’ingegno presuppone normalmente una persona fisica, si deve ritenere che, pur in assenza di una norma generale regolatrice, il datore di lavoro acquisti in via automatica, salvo patto contrario, il diritto esclusivo di utilizzazione economica di qualsiasi opera dell’ingegno creata  dal lavoratore dipendente nell’espletamento delle proprie mansioni, essendo questa espressione di un principio generale del nostro ordinamento (art. 64 c.p.i.). [ LEGGI TUTTO ]