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6 Giugno 2014

Nullità di un marchio per sussistenza di diritti anteriori

In tema di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori, il comma 2 dell’art. 122 c.p.i. riserva l’esercizio dell’azione di nullità al solo titolare dei diritti anteriori (ed ai suoi aventi causa o aventi diritto). Inoltre, ai sensi dell’art. 99 Reg. CE 207/2009 sul marchio europeo, si presume sempre la validità del marchio comunitario, che può essere superata solo dalla proposizione di specifica domanda riconvenzionale di nullità.