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7 Febbraio 2022

Il concetto giuridico di creatività in tema di violazione del diritto d’autore di un’opera figurativa

In tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della Legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.

Accertamento della qualità di titolare del diritto di proprietà e sfruttamento economico di una testata giornalistica

In tema di diritto d’autore, il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sé e per sé un’opera dell’ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi dell’art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell’art. 100 della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo.

11 Febbraio 2019

Plagio evolutivo, violazione del diritto di prima pubblicazione e di sfruttamento economico della tesi di dottorato

La fattispecie di plagio di un’opera altrui non è data soltanto dal “plagio semplice o mero plagio” o dalla “contraffazione” dell’opera tutelata, ma anche dal cosiddetto “plagio evolutivo”, il quale costituisce un’ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell’originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente rielaborativo dell’intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un’opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell’abusiva, e non autorizzata, rielaborazione di quest’ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 della l. n. 633 del 1941. [Nella fattispecie, non ricorrono i presupposti della tutela invocata dall’attrice, non venendo in rilievo una pubblicazione o uno sfruttamento economico della tesi di dottorato dell’attrice contro la volontà dell’autrice, né l’ipotesi del plagio dell’opera di quest’ultima da parte delle convenute.]

Rendicontazione e fatturazione in un contratto di concessione di diritti cinematografici

In un contratto di distribuzione e concessione di diritti cinematografici, che prevede in capo alla parte distributrice e concessionaria l’obbligo di rendicontazione e corresponsione dei proventi e in capo al titolare dei diritti l’obbligo di emettere fattura, la clausola contrattuale che prevede che l’emissione della fattura equivale a incondizionata accettazione del rendiconto, non significa altro che [ LEGGI TUTTO ]

2 Maggio 2014

La responsabilità e gli obblighi del gestore del servizio di videosharing

Sussiste responsabilità per violazione dei diritti di proprietà intellettuale quando il provider, pur specificamente informato, non abbia rimosso i files segnalati dal legittimo titolare del diritto d’autore violato, ovverosia allorquando [ LEGGI TUTTO ]