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5 Ottobre 2023

L’azione civile di risarcimento e il trasferimento in sede penale

Il trasferimento dell’azione civile in sede penale è un fenomeno opposto rispetto al frazionamento della domanda. Infatti, mentre il trasferimento integra una fattispecie di litispendenza processuale che, per evitare un bis in idem, determina l’estinzione della prima domanda proposta, il frazionamento presuppone la diversità delle domande di risarcimento che ne esclude, pertanto, la possibilità di un conflitto tra giudicati. Per la valutazione della sussitenza del presupposto della litispendenza, e quindi del fenomento del trasferimento dell’azione, è necessario che vi sia l’identità oggettiva delle domande valutata sulla base delle richieste concretamente avanzate dall’attore.

L’unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell’ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione (scaturente dal rispetto dei canoni della concentrazione e della correttezza processuale) comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Pertanto, quale ulteriore logica conseguenza, non è ammissibile che taluno agisca in giudizio per il risarcimento del danno esponendo in proposito determinate voci e, poi, definito il giudizio con il giudicato, chieda “ex novo” il risarcimento di altri danni derivanti dallo stesso fatto, ma in relazione a nuove voci, diverse da quelle prima esposte, fatta salva l’ipotesi (espressione del principio dispositivo della domanda di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c.) che la limitazione soltanto ad alcune voci, risolvendosi sostanzialmente nell’abbandono del relativo diritto, possa desumersi da una volontà inequivoca della parte. Il danneggiato che non dimostri di avervi un interesse oggettivamente valutabile non può, in presenza di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché tale condotta aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario.

16 Ottobre 2021

Costituzione di parte civile nei confronti dell’amministratore infedele partecipante all’attività di direzione e coordinamento e azione civile di responsabilità ex art. 2497, secondo comma, c.c.

La costituzione di parte civile nel processo penale avente ad oggetto la contestazione di una condotta distrattiva da parte di un amministratore della società concerne, sotto il profilo civilistico, sia gli inadempimenti ai doveri di amministratore della società considerata “uti singula” sia gli inadempimenti di quei medesimi doveri eventualmente commessi quale partecipe all’attività di direzione e coordinamento svolta dalla holding, essendo la condotta inadempiente sempre la stessa, così come i doveri violati e i soggetti danneggiati. Conseguentemente, poiché la coincidenza di petitum, causa petendi e parti delle azioni promosse in sede civile e penale determina l’applicazione dell’effetto estintivo previsto implicitamente dall’art. 75, primo comma, c.p.p., l’azione di responsabilità ex art. 2497, secondo comma, c.c. proposta in sede civile nei confronti del medesimo amministratore in ragione della sua partecipazione all’attività di direzione e coordinamento abusivamente svolta dalla holding dovrà essere dichiarata estinta d’ufficio.

18 Marzo 2021

Estinzione del processo

L’estinzione del processo deve essere dichiarata con Sentenza del Collegio, ove la dichiarazione di rinuncia ed accettazione ex art. 306 c.p.c. intervenga dopo la rimessione della causa al Collegio per la decisione, come si desume dall’art. 307, ultimo comma, c.p.c.

20 Dicembre 2017

Cessazione della materia del contendere e nullità ex art. 2744 c.c. dell’atto di costituzione di pegno su quota di partecipazione sociale

La cessazione della materia del contendere si verifica solo qualora nel corso del procedimento sopravvenga una situazione che, soddisfacendo le pretese fatte valere in giudizio, elimina il contrasto tra le parti, cosicché le stesse non hanno più interesse a proseguire [ LEGGI TUTTO ]

La distinzione tra rinunzia all’azione e rinunzia agli atti del giudizio

Occorre distinguere tra rinunzia all’azione o all’impugnazione e rinunzia agli atti del giudizio.

La rinuncia all’azione, e all’impugnazione, è un modo improprio per designare la rinunzia al diritto sostanziale del quale è stata chiesta tutela con l’azione giudiziaria, o con l’impugnazione, e conseguentemente è immediatamente efficace, anche senza l’accettazione di controparte, e determina il venir meno del potere – dovere del giudice di pronunziare ed in caso di rinuncia all’impugnazione comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e l’estinzione del giudizio. [ LEGGI TUTTO ]