hai cercato per tag: garanzia-autonoma - 3 risultati
29 Marzo 2023

Distinzione tra fideiussione e garanzia autonoma (garantievertrag)

Per determinare se un determinato contratto debba essere ricondotto allo schema tipico della fideiussione o a quello atipico della garanzia autonoma, risulta maggiormente significativo, piuttosto che il criterio letterale e la rilevanza in tal senso della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, quello della causa che, avendo la prima una funzione satisfattiva e la seconda una funzione indennitaria.

Ulteriori elementi utili che possono indurre a collocare la fideiussione fuori dall’ambito della garanzia autonoma, sono rappresentanti dal fatto che: (i) la fideiussione sia stata ricevuta da una banca, mentre quella autonoma vede generalmente la stessa banca nel ruolo di garante; (ii) la fideiussione concerne obbligazioni future, mentre la garanzia autonoma dovrebbe accedere ad obbligazioni contestuali all’assunzione della garanzia; (iii) la garanzia autonoma nei rapporti garante-debitore principale ha un carattere necessariamente oneroso, caratteristica non necessaria nella fideiussione che può dunque anche avere carattere gratuito.

I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a, della l. 287 del 1990 e 101 TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3, della legge succitata e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

L’autonomia delle cd. “business warranties” rispetto all’usuale garanzia della vendita e la natura interna o internazionale dell’arbitrato

Costituiscono criterio di identificazione della natura internazionale dell’arbitrato quello della residenza o della sede effettiva all’estero di almeno una delle parti alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, ovvero, in via alternativa, quello fornito dalla previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all’estero. Restano così individuati due alternativi indici di internazionalità, l’uno soggettivo e l’altro oggettivo, a fronte dei quali si profila del tutto irrilevante la nazionalità dei titolari del rapporto in contestazione, ben potendo configurarsi arbitrati internazionali tra cittadini italiani e, per converso, arbitrati domestici tra stranieri. [Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Milano ha negato il carattere di internazionalità dell’arbitrato, la cui disciplina era applicabile ratione temporis, ritenendo irrilevante dal punto di vista soggettivo l’originaria sottoscrizione del contratto da parte di una società di diritto francese in ragione della successiva nomina da parte di quest’ultima di una società terza di diritto italiano ex art. 1401 c.c. che, subentrando così nel contratto con efficacia ex tunc, l’ha privata della qualifica di parte del rapporto contrattuale.]

Nel contratto di acquisto di compartecipazioni societarie, qualora il giudice di merito abbia accertato che al negozio siano stati collegati dei patti autonomi di garanzia aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale, cd. “business warranties”, che non attengono però all’oggetto immediato del negozio, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, bensì al suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta, tali contratti costituiscono un’autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all’acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c. [Nella specie, la Corte d’Appello di Milano, aderendo al principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, evidenzia l’autonomia e la diversità operativa del patto autonomo di garanzia assunto dalla parte venditrice rispetto all’usuale garanzia della vendita ed alla procedura di cui all’art. 1495 c.c. Per tal via giunge a qualificare come meramente organizzatorio e sollecitatorio il termine contrattualmente pattuito dalle parti per la denuncia delle circostanze suscettibili di dar luogo a responsabilità del venditore.]

9 Maggio 2017

Capacità espansiva del giudicato in altri giudizi

Nel caso di due giudizi tra le stesse parti che riguardino il medesimo rapporto giuridico, uno dei quali sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni [ LEGGI TUTTO ]