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16 Giugno 2023

Emissione di decreto ingiuntivo in presenza di una clausola compromissoria statutaria

Atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla[va] l’emissione di provvedimenti cautelari, l’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la sua contestuale revoca.

Quello cui lo statuto demanda una decisione da adottare in assenza di qualunque formalità e procedura costituisce arbitrato irrituale. La deferibilità ad arbitri irrituali di una determinata controversia è da considerare non già una questione di competenza, bensì di merito perché direttamente inerente alla validità o all’efficacia o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.

11 Aprile 2023

Diritto al compenso dell’amministratore e compromettibilità in arbitri

Il diritto dell’amministratore di società al compenso per la carica svolta è un diritto patrimoniale disponibile che spetta se riconosciuto dallo statuto o dall’assemblea dei soci. La contestazione circa l’esistenza del diritto sollevata dalla società non trasforma il diritto da disponibile in indisponibile; pertanto, esso resta assolutamente compromettibile.

La clausola di uno statuto va interpretata secondo i principi ermeneutici previsti per l’interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. c.c.) e, quindi, avuto riguardo al senso letterale delle parole, attribuendo a ciascuna clausola il senso che risulta dal complesso dell’atto (art. 1363 c.c.).

21 Marzo 2023

Criteri di interpretazione della clausola compromissoria e impugnazione del lodo arbitrale

La qualificazione dell’arbitrato come rituale o irrituale deve desumersi da un complesso di elementi, quali il dato testuale, la volontà delle parti e il comportamento delle stesse, onde accertare se mediante la previsione della clausola compromissoria esse abbiano voluto ottenere la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di una sentenza oppure se abbiano inteso affidare all’arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà. Ai fini del discrimine tra le due figure, si è ritenuto che non possono essere ritenuti elementi decisivi per configurare l’arbitrato irrituale e per escludere quello rituale né il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità, né la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità, né la previsione di esonero degli arbitri da formalità di procedura, dovendosi invece valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti nel senso dell’arbitrato rituale, espressioni terminologiche congruenti con l’attività del “giudicare” e con il risultato di un “giudizio” in ordine ad una “controversia” (cfr. Cass. n. 833 del 1999; Cass. n. 10805 del 2014). Pertanto, il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell’arbitrato rituale non depone univocamente nel senso dell’irritualità dell’arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall’arbitrato rituale quanto all’efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni (cfr. Cass. n. 11313 del 2018).

L’interpretazione della clausola compromissoria e del compromesso, alla stregua di ogni altra espressione della volontà delle parti, spetta esclusivamente al giudice di merito. La decisione sul punto, se basata su un’esatta applicazione delle regole di ermeneutica e correttamente motivata, non è soggetta a controllo in sede di legittimità.

Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso il lodo, ciò che conta è, altresì, la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come prevista dalle parti (cfr. Cass. n. 25258 del 2013).

31 Luglio 2017

Clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo e azione di responsabilità sociale esercitata dal socio contro l’amministratore

Nel caso in cui una disposizione statutaria preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie tra soci o tra soci e società, senza indicare altresì quelle tra società ed amministratori,  l’azione di responsabilità sociale rimane di competenza del Tribunale, anche là dove esercitata contro l’amministratore (o liquidatore) che sia anche socio.
Là dove il socio abbia esercitato l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori e sia risultato vittorioso, la società deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in solido con la parte soccombente ex art. 2476, co. 4. c.c., anche in difetto di una esplicita domanda in questo senso da parte del socio-attore.

 

14 Aprile 2016

Interpretazione di clausola compromissoria statutaria e differenza tra arbitrato rituale e irrituale

Nell’arbitrato rituale le parti vogliono ottenere un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c. con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale. Nell’arbitrato irrituale intendono [ LEGGI TUTTO ]