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7 Luglio 2021

Inammissibilità dell’intervento volontario autonomo oltre la prima udienza

Benché l’art. 268 c.p.c. – che consente al terzo di intervenire nel processo sino a che le parti non abbiano precisato le conclusioni accettando il processo allo stato in cui si trova e con preclusione al compimento atti non più consentiti alle parti al momento dell’intervento – sia interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la limitazione al compimento di atti ormai preclusi alle parti operi solamente in relazione alle istanze istruttorie, potendo il terzo formulare in ogni momento domande nuove e diverse nei confronti delle altre parti, l’esigenza di contemperare i contrapposti principi sanciti all’art. 111 Cost. impone una attenta valutazione critica dell’orientamento in parola, non potendo le esigenze di economia processuale e di giustizia sostanziale tradursi in un’eccessiva compressione della necessità che il processo si svolga nel contraddittorio e in posizione di effettiva parità tra le parti.

Considerato che la costituzione in giudizio del terzo interveniente autonomo dopo la prima udienza – quando è ormai scaduto il termine per la proposizione di domande riconvenzionali o per la chiamata in causa di terzo ex art. 167 c.p.c. – determina una compressione “anomala” del diritto di difesa delle parti, in consapevole dissenso con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di garantire un ordinato iter processuale nel pieno rispetto del contraddittorio e altresì di rapido svolgimento del processo, gli interventi autonomi di terzo nel processo devono ritenersi inammissibili se successivi alla prima udienza, in quanto formulati fuori dai termini consentiti per l’ampiamento del thema decidendum, da ritenere cogenti anche per i terzi intervenienti alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 268, secondo comma, c.p.c.

23 Settembre 2020

Il terzo che ha come unico legame con le parti in causa la parentela con i soci di una delle società coinvolte in giudizio non è titolare di un interesse tale da consentirgli di svolgere intervento adesivo dipendente nel giudizio medesimo

L’intervento in un giudizio da parte di un soggetto terzo che ha come unico legame con le parti in causa la parentela con i soci di una delle società coinvolte rappresenta un caso di interesse di mero fatto, che non attribuisce all’interveniente la legittimazione a svolgere un volontario adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c.

Affinché un terzo possa intervenire, questi deve far valere – in relazione all’oggetto del processo o in dipendenza dal titolo in questo già dedotto – quantomeno una posizione  di interesse a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti, sotto il profilo del danno o del vantaggio riflessi che l’interveniente possa subire in dipendenza della soccombenza o della vittoria della parte adiuvata. L’intervento deve dunque fondarsi su una posizione di diritto direttamente riconosciuta dall’ordinamento, rimanendo esclusi quegli interessi che, pur dotati di rilevanza soggettiva o morale, non possiedano tali caratteri.