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22 Giugno 2023

Legittimazione e interesse ad impugnare una delibera invalida da parte di soci persone giuridiche

La legittimazione processuale attiva e passiva consiste nella titolarità in via astratta del potere di promuovere un giudizio in relazione a una posizione giuridica sostanziale dedotta in causa. La legitimatio ad causam deve essere distinta dalla titolarità della posizione giuridica sostanziale fatta valere in giudizio: la prima, infatti, qualificabile come un presupposto dell’azione, si basa su fatti, dedotti dalla parte attrice, in astratto idonei a fondare il diritto azionato, indipendentemente dall’accertamento della titolarità della posizione giuridica sostanziale sottostante. Pertanto, il difetto di legitimatio ad causam, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendo ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

La legittimazione ad impugnare la delibera invalida di una s.r.l. ex art. 2479-ter c.c. compete esclusivamente ai soci che non vi hanno consentito, a ciascun amministratore e al collegio sindacale, non anche a terze persone estranee a tali tre categorie, quali il socio unico della società che, a sua volta, è socio unico della s.r.l. che ha adottato la delibera impugnata.

L’interesse ad agire comporta la verifica, da compiersi d’ufficio da parte del giudice, in ordine all’idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda e quindi la sussistenza di un interesse concreto ed attuale. Tale principio vale anche con riguardo all’azione di accertamento della nullità di delibere assembleari, la quale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, ma l’interesse in questione, oltre a dovere essere concreto ed attuale, deve riferirsi specificamente all’azione di nullità, e non può identificarsi con l’interesse ad una diversa azione, il cui esercizio soltanto potrebbe soddisfare la pretesa dell’attore.

Invalidità della delibera assembleare per conflitto di interessi e abuso di maggioranza

Non sono sindacabili in sede giudiziaria i motivi del voto espresso dalla maggioranza dei soci di una società se non nei limiti in cui – in violazione del principio di buona fede in senso oggettivo – la deliberazione sia preordinata al solo fine di perseguire esclusivamente interessi divergenti da quelli societari (conflitto di interessi) ovvero di ledere gli interessi degli altri soci (abuso di maggioranza).

L’abuso della regola di maggioranza è configurabile quando la delibera oggetto di impugnazione risulta arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci. La relativa prova incombe sul socio di minoranza, il quale dovrà a tal fine indicare i sintomi di illiceità della delibera, deducibili non solo da elementi di fatto esistenti al momento della sua approvazione, ma anche da circostanze verificatesi successivamente, in modo da consentire al giudice di verificarne le reali motivazioni e accertare se effettivamente abuso vi sia stato.

L’abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la deliberazione non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale –, oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli.

Ai fini dell’annullamento per conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2373 c.c., è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l’interesse sociale, inteso come l’insieme di quegli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società, e che concernono la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale (ovverosia del valore globale delle azioni o delle quote), il controllo della gestione dell’attività sociale, la distribuzione dell’utile, l’alienabilità della propria partecipazione sociale e la determinazione della durata del proprio investimento. Si ha conflitto di interessi rilevante quale causa di annullabilità delle delibere assembleari quando vi è un conflitto tra un interesse non sociale e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili al contratto di società.

Invalidità della delibera di ammissione come socio di una cooperativa assunta in violazione delle previsioni statutarie

L’attività caratteristica di una cooperativa a scopo mutualistico consiste nel far conseguire ai soci cooperatori occasioni di lavoro e una remunerazione dell’attività lavorativa a condizioni migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato. I soci lavoratori, a propria volta, intendono ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione di lavoro a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
In una società cooperativa a r.l., non possono essere attribuite ai soci ammessi qualifiche diverse da quelle stabilite nello statuto della cooperativa e non previste dallo statuto medesimo. La delibera di ammissione come socio di una cooperativa è invalida qualora il socio ammesso si trovasse, al momento della delibera, in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto della cooperativa.
17 Febbraio 2016

Invalidità della deliberazione assembleare per abuso di maggioranza ed onere della prova

Si verifica abuso di maggioranza (o “eccesso di potere”) tutte le volte in cui una delibera assembleare sia adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l’art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, in quanto preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.

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8 Giugno 2015

Invalidità delle delibere assembleari: compilazione del verbale di assemblea in modo non conforme agli accordi intercorsi. Querela di falso e mezzi di prova.

Il ricorso alla querela di falso si rende necessario solo nel caso in cui colui che contesta il contenuto della scrittura assume che il riempimento sia avvenuto absque pactis, sicché l’interpolazione del testo esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore e realizza una vera e propria falsità materiale che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore [ LEGGI TUTTO ]

5 Agosto 2014

Revoca del liquidatore e risarcimento del danno

Secondo la disciplina generale in tema di mandato ex art.1709 cc, applicabile al rapporto tra società e suoi organi, il mandato si presume oneroso.

Deve ritenersi che l’assemblea dei soci abbia la facoltà di revocare ad nutum il liquidatore [ LEGGI TUTTO ]

14 Giugno 2014

Nozione e limiti della figura dell’abuso di maggioranza nell’adozione delle delibere assembleari. Conflitto di interessi e delibera di scioglimento della società.

L’abuso o eccesso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale – ovvero sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli; al di fuori di tali ipotesi resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di [ LEGGI TUTTO ]