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5 Ottobre 2020

Contraffazione del marchio rinomato Eataly e concorrenza sleale confusoria

Con riferimento alla valutazione della notorietà di un marchio la Corte di Giustizia Ue ha affermato che il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio. Nell’esaminare tale condizione il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo. In merito al profilo territoriale, non si può esigere che la notorietà esista su “tutto” il territorio dello Stato membro, essendo sufficiente che essa esista in una parte sostanziale di esso.

3 Giugno 2020

Principio di esaurimento e rischio di agganciamento al marchio rinomato nel settore automobilistico

In materia di segni rinomati, le violazioni contro le quali è assicurata la relativa tutela sono tre e ricomprendono: i) il pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà, indicato con il termine di “diluizione”, che si manifesta quando risulta indebolita la sua idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato; ii) il pregiudizio arrecato alla notorietà, designato con il termine di “corrosione”, che si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso; iii) il pregiudizio rappresentato dal conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, detto anche “parassitismo”, che va ricollegato, non al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall’uso del segno identico o simile al marchio.
Con specifico riguardo al fenomeno della “corrosione” e del “parassitismo”, è stato più volte affermato, anche in ambito sovranazionale, come la tutela del marchio notorio non presupponga un concreto rischio di confusione, ma unicamente l’aggancio all’altrui tratto distintivo e all’altrui rinomanza. Il vantaggio risultante dall’uso del marchio notorio è tratto indebitamente dal carattere distintivo del marchio quando, con siffatto uso, il terzo tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di approfittare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest’ultimo, e di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico, lo sforzo commerciale effettuato dal suo titolare per creare e mantenere l’immagine del marchio in parola e ciò indipendentemente dal fatto che avvenga per prodotti simili o diversi rispetto a quelli contrassegnati dal blasone rinomato. Tale divieto prescinde totalmente dal rischio di confusione. 

Le disposizioni dell’ordinamento comunitario a tutela del cd. marchio notorio, da intendersi quale marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico dei consumatori interessati ai prodotti o servizi per i quali lo stesso è stato registrato (tenuto conto dell’intensità, dell’ampiezza geografica e della durata temporale dell’uso del marchio, o anche degli investimenti realizzati dal titolare al fine di farlo conoscere ai potenziali consumatori) tutelano non solo la capacità distintiva del marchio in sé, ma anche e soprattutto la sua capacità attrattiva e suggestiva. Di talché, la tutela riconosciuta ai marchi notori, al contrario di quanto accade per i marchi che non godono di notorietà, prescinde sia dal rischio di confusione in senso stretto tra prodotti e servizi ai quali i marchi notori sono apposti, sia dalla identità o affinità di questi prodotti o servizi, atteso che ciò che rileva è la possibilità di estensione operata dai consumatori ai prodotti commercializzati dal terzo dell’immagine associata al marchio notorio, conseguendo da tale associazione il rischio dell’indebito vantaggio o pregiudizio. 

7 Novembre 2017

La tutela del marchio rinomato (Pasha de Cartier)

Nel giudizio di comparazione dei segni devono essere ritenuti identici non solo i segni che tali siano in quanto esatta riproduzione l’uno dell’altro, ma anche tutti i segni che pur presentando differenze, appaiano identici agli occhi del pubblico. Ricorre identità di marchi, infatti, quando uno dei due marchi riproduce l’altro apportandovi complessivamente differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate ad un consumatore medio; pertanto, [ LEGGI TUTTO ]

27 Giugno 2017

Segni distintivi del settore farmaceutico: contraffazione del marchio “OKI” e criteri di risarcimento del danno

Nel settore farmaceutico, il marchio KOKI accompagnato ad una parte meramente descrittiva del prodotto (KOKI-tuss; KOKI-mucil; KOKI-dec) è privo di novità ed interferente con il marchio rinomato OKI, in maniera tale da far sussistere quantomeno il rischio ex art. 12 lett. e) c.p.i. di agganciamento al segno rinomato, dal quale deriva lo sfruttamento dell’indebita associazione che il consumatore medio nei [ LEGGI TUTTO ]

18 Settembre 2015

Onere della prova in materia di marchio rinomato

Colui che – invocando la forza e la rinomanza del proprio marchio – chieda l’accertamento della nullità di un marchio identico o, comunque, simile successivamente registrato, ha l’onere di allegare e dimostrare non soltanto la rinomanza del proprio marchio (requisito che [ LEGGI TUTTO ]

28 Luglio 2015

Tutela del marchio rinomato e registrazione in mala fede

Il monopolio conferito dai marchi, pur rinomati, costituiti da una figura comunemente legata al prodotto non può estendersi ad ogni altra possibile configurazione grafica della stessa figura, che per la genericità di riferimento indiretto al prodotto potrebbe anche [ LEGGI TUTTO ]

15 Luglio 2015

Le modalità di commercializzazione di un bene possono integrare violazione di marchio

Pur in assenza di un vincolo contrattuale che impedisca di vendere prodotti di terzi produttori, costituisce contraffazione di marchio la condotta del rivenditore autorizzato di un certo marchio che adotti modalità di commercializzazione tali da [ LEGGI TUTTO ]

10 Febbraio 2014

Contraffazione del marchio che gode di rinomanza e limiti dell’uso parodistico

Vi è concreto rischio di confusione e associazione da parte dei consumatori, nonché di un effetto di dilution di marchi celebri quando è riscontrabile una sostanziale identità dei segni e dei prodotti in asserita contraffazione (nella specie, capi d’abbigliamento che si caratterizzavano per la riproduzione in grande formato e in maniera appariscente di marchi celebri del settore della moda) e vi è l’immediata riconoscibilità da parte dei consumatori sui prodotti contestati dei marchi notori altrui. [ LEGGI TUTTO ]