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14 Gennaio 2020

Questioni di diritto antitrust con riferimento ai servizi portuali

Nell’accertamento dell’abuso di posizione dominante, il giudice deve ricercare la concorrenza “virtuale”, ossia quella che sarebbe rimasta se la posizione dominante non fosse stata esercitata nel modo che si pretende abusivo.

Sebbene gli articoli 2 e 3 della legge n. 287/90 non richiedano esplicitamente che venga individuato un mercato rilevante nella valutazione concorrenziale di un’intesa o di un presunto abuso di posizione dominante, l’esigenza di individuare un mercato rilevante si pone con riferimento alla richiesta capacità di un’intesa di alterare “in maniera consistente il gioco della concorrenza” e, nel caso di presunta violazione dell’articolo 3, al fine di accertare l’esistenza di una posizione dominante e le eventuali caratteristiche abusive di un dato comportamento.

L’individuazione del mercato rilevante va intesa non come fine a sé stante, ma come una delle fasi funzionali alla valutazione concorrenziale di un atto o di un comportamento. Ad essa pertanto va attribuito non un valore “assoluto”, bensì un valore relativo; ad esempio, utilizzare definizioni molto restrittive dei mercati non distorce necessariamente i risultati dell’analisi se negli stadi successivi del processo di valutazione si tiene adeguatamente conto delle possibilità di spostamento della clientela su altri prodotti o su una più ampia area geografica.

Il mercato rilevante può essere definito come il più piccolo contesto (insieme di prodotti, area geografica) nel cui ambito è possibile, tenendo conto delle esistenti opportunità di sostituzione, la creazione di un significativo grado di potere di mercato. In termini economici il potere di mercato è la capacità di un’impresa di alzare profittevolmente il proprio prezzo al di sopra del prezzo concorrenziale.

Il bene tutelato dagli artt. 102 TFUE e 3 l. 287/90 è la tutela dell’efficace processo concorrenziale e non la semplice tutela dei concorrenti, il che può significare che usciranno dal mercato i concorrenti che presentano ai consumatori un’offerta meno interessante in termini di prezzo, varietà, qualità e innovazione, ma l’obiettivo è impedire che le imprese dominanti ostacolino lo svolgimento della concorrenza effettiva precludendo il mercato ai loro concorrenti in modo anticoncorrenziale, con conseguenti effetti negativi per il benessere dei consumatori, sia in forma di prezzi più elevati di quelli altrimenti vigenti, sia in altra forma, ad esempio limitando la qualità o riducendo la scelta dei consumatori.

Un abuso escludente ha due componenti: una è la condotta che ostacola o impedisce l’effettivo ingresso dei concorrenti attuali o potenziali alle forniture o ai mercati e l’altro è l’impatto anticoncorrenziale, attuale o probabile (aumento dei prezzi o peggioramento di qualità, varietà, innovazione) a danno dei clienti.

Abuso di posizione dominante nel mercato della gestione delle NNG (numerazioni non geografiche)

Gli effetti dell’abuso di una posizione dominante in un determinato mercato in danno dei concorrenti possono verificarsi non solamente nel medesimo mercato, in cui il soggetto detiene la posizione dominante, ma anche in un mercato c.d. “a valle”, in cui il soggetto non detiene posizione dominante, quando però tale mercato dipende per la sua esistenza da quello “a monte”, in cui il soggetto detiene invece una posizione dominante.

[Nel caso in esame, il mercato di gestione delle NNG (numerazioni non geografiche), avente cioè ad oggetto la fornitura, a mezzo del servizio telefonico, al cliente finale dei c.d. servizi a valore aggiunto (VAS), per il modo in cui era strutturato, dipendeva strettamente dal mercato “a monte” della raccolta delle chiamate dirette alle NNG da parte dei gestori della rete telefonica, atteso che il corrispettivo destinato a remunerare i Centri Servizi, fornitori di VAS, era fatturato e riscosso presso gli utenti non già dai gestori delle NNG (cioè gli operatori chiamati), bensì dai gestori della rete telefonica (cioè gli operatori chiamanti); pertanto è evidente che un comportamento abusivo di un soggetto dominante nel mercato “a monte” ben poteva determinare effetti dannosi per i soggetti che operavano nel mercato “a valle”, tenuto conto, tra l’altro, che, nel caso in esame, il soggetto che si sostiene essere stato in posizione dominante nel mercato “a monte” era altresì presente nel mercato “a valle”, dove operava in concorrenza con le appellanti.]

2 Dicembre 2014

Delibera dell’AGCM ed efficacia probatoria nel successivo giudizio risarcitorio

Il provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM, nonché le decisioni dei giudici amministrativi che eventualmente abbiano confermato o riformato quella delibera dell’AGCM, costituiscono nella controversia civile successiva alla sanzione del comportamento dedotto in causa (in riferimento ad un giudizio instaurato, ai sensi dell’art. 33, comma 2, L. 287/90 per il risarcimento dei danni [ LEGGI TUTTO ]

17 Ottobre 2014

Telefonia e abuso di posizione dominante

Ai fini della individuazione del mercato rilevante nella determinazione di una posizione dominante deve affermarsi che i servizi di terminazione fanno parte dei più ampi servizi di interconnessione tra le reti dei vari operatori e che essi non attengano all’ambito dei servizi di accesso alla rete telefonica fissa. Tale distinzione di autonomi mercati [ LEGGI TUTTO ]

24 Giugno 2014

Telefonia mobile e diritto antitrust

In merito alla decorrenza del termine di prescrizione, deve rilevarsi che l’azione di risarcimento del danno anticoncorrenziale si ascrive nel novero delle azioni di cui all’art. 2947 c.c.. Tale norma va letta in combinato con il disposto dell’art. 2935 c.c., [ LEGGI TUTTO ]