Sul contenuto della nota integrativa nelle operazioni realizzate con parti correlate
Se un’azienda viene gestita concludendo affari non a condizioni di mercato (e dunque, in certa misura, a vantaggio della controparte) è necessario che tutti gli interessati (azionisti di minoranza, ma anche clienti, banche, fornitori, dipendenti, etc.) siano posti in condizione di essere di ciò informati. L’informativa dovrà quindi essere precisa e bene dettagliata. D’altro canto, è evidente che un’azienda che sottoscrive dei contratti con parti correlate sta operando secondo logiche particolari: di qui la necessità di chiare informazioni (nella fattispecie la nota integrativa, con la mera indicazione della parte correlata, della tipologia generale delle operazioni poste in essere, dell’importo complessivo di tutte le operazioni riguardanti ciascuna parte correlata, risultava carente delle informazioni necessarie per la comprensione dell’effetto dell’operazione e dell’impatto sul risultato economico dell’esercizio in termini di utili o perdita).
Operazione con parti correlate e nota integrativa
Nelle ipotesi di operazioni con parti correlate concluse a normali condizioni di mercato non costituisce violazione dell’articolo 2427, primo comma, n. 22 bis, c.c., una rappresentazione delle suddette operazioni con indicazione, anche per aggregazione, delle parti correlate e del tipo di rapporto intrattenuto.
Nullità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio
Varie questioni in materia di nullità del bilancio
La cognizione in materia di impugnazione del bilancio per difetto di veridicità, chiarezza, precisione e correttezza non può essere demandata ad arbitri. Infatti, come ha ricordato la Suprema Corte, “le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili [ LEGGI TUTTO ]
Nota integrativa e operazioni con parti correlate
Al fine di evitare una significativa disparità di trattamento fra soci e in ragione dei rilevanti importi di debito-credito che riguardano due soci proprietari di quote minori del capitale sociale, le operazioni realizzate con parti correlate devono tutte essere indicate nella nota integrativa precisando “l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio” così come disposto dall’art. 2427 bis n. 22 c.c.. La disposizione si applica anche nell’ipotesi di bilancio redatto in forma abbreviata. La nota integrativa, al fine di rispondere secondo buona fede ai principi di chiarezza, verità e correttezza deve dare conto delle informazioni relative alle operazioni con parti correlate, al contenuto dei crediti di tali soggetti e delle transazioni con essi concluse, in caso contrario il bilancio è invalido.
Bilancio falso da cui emerge la perdita integrale del capitale sociale di s.r.l.
In caso di delibera di azzeramento e contestuale aumento del capitale sociale, la legittimazione all’azione di annullamento della delibera stessa sussiste anche in capo a colui che, non avendo esercitato il proprio diritto di opzione, abbia perso la qualifica di socio [ LEGGI TUTTO ]