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14 Luglio 2020

Uso parodistico del marchio altrui

L’uso del marchio altrui è escluso dalla contraffazione solo se si colloca nell’ambito della parodia da intendersi come genere artistico, che dà origine a opere del tutto autonome da quelle parodiate.

L’uso commerciale di segni distintivi, suscettibili di essere percepiti come caricature di marchi altrui, non integra la scriminante dell’uso parodistico (per finalità artistiche) del marchio, poiché nessuna opera autonoma viene creata, ma si costituisce, piuttosto, una contraffazione del marchio. Viene infatti instaurato un agganciamento al messaggio di cui il marchio parodiato è portatore, che si traduce, per l’autore della parodia, in nient’altro che un mero sfruttamento della notorietà di quel marchio, con conseguente detrimento del suo carattere distintivo o della sua notorietà. La disciplina in materia offre tutela non soltanto alla funzione distintiva del marchio ma anche alla funzione attrattiva e pubblicitaria dello stesso, che opera a prescindere dalla sussistenza del rischio che il consumatore sia in concreto tratto in inganno.

3 Ottobre 2017

Disciplina dei segni distintivi e concorrenza sleale in una controversia tra due ONLUS

La tutela del diritto al nome dettata dal codice civile con riguardo alle persone fisiche è estesa alle persone giuridiche. Infatti, così come il nome e il cognome rientrano nell’ambito dei diritti della personalità in quanto destinati a una funzione identificativa dell’individuo, allo stesso modo la denominazione identifica presso il pubblico una persona giuridica.

Ai fini dell’applicabilità delle discipline relative alla ditta e al marchio non si richiede che il soggetto che opera nel mercato sia un imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c., essendo sufficiente [ LEGGI TUTTO ]

10 Febbraio 2014

Contraffazione del marchio che gode di rinomanza e limiti dell’uso parodistico

Vi è concreto rischio di confusione e associazione da parte dei consumatori, nonché di un effetto di dilution di marchi celebri quando è riscontrabile una sostanziale identità dei segni e dei prodotti in asserita contraffazione (nella specie, capi d’abbigliamento che si caratterizzavano per la riproduzione in grande formato e in maniera appariscente di marchi celebri del settore della moda) e vi è l’immediata riconoscibilità da parte dei consumatori sui prodotti contestati dei marchi notori altrui. [ LEGGI TUTTO ]