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Opponibilità della sentenza pronunciata contro un consorzio alle imprese consorziate. Principio della ragione più liquida.

Alla luce del principio per cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno soltanto dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri condebitori (art. 1306 co. 1° c.c.), la sentenza pronunciata (in un primo giudizio) unicamente contro un consorzio non può essere opposta (in successivo giudizio) alle imprese consorziate. Dunque, in quel contesto, la domanda [ LEGGI TUTTO ]

15 Dicembre 2016

Principio della ragione più liquida: rigetto nel merito di domanda risarcitoria per carente prospettazione del danno patito

Il “principio della ragione più liquida” – in forza del quale è possibile sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ex art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione [ LEGGI TUTTO ]

Decisione della controversia sulla base del principio della ragione più liquida

Il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale  (nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato le domande attoree sulla base dell’assorbente eccezione di novità della domanda opposta dai convenuti).