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Terzietà del curatore rispetto ai rapporti del fallito: valore probatorio della quietanza e prova della simulazione

Nel giudizio promosso dal curatore fallimentare del creditore per ottenere l’adempimento dell’obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento non ha l’efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., atteso che il curatore, pur ponendosi nell’esercizio del diritto del fallito nella stessa posizione di quest’ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo.

Il curatore fallimentare che agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del prezzo di compravendita al fine di recuperare al fallimento detto prezzo, cumula, con la rappresentanza del fallito ex art. 43 l.fall., anche la legittimazione che la legge attribuisce ai creditori del simulato alienante ai sensi dell’art. 1416, comma 2, c.c., con la conseguenza che, agendo egli come terzo, può fornire la prova della simulazione senza limiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1417 e 1416, comma 2, c.c..

La prescrizione breve, prevista dall’art. 2949 c.c., riguarda solo quei diritti derivanti da relazioni fra i soggetti dell’organizzazione sociale che dipendono dal contratto sociale o da deliberazioni societarie, esclusi tutti gli altri diritti fondati su ordinari rapporti giuridici che la società può instaurare al pari di qualsiasi altro soggetto (nella specie, il Tribunale ha escluso l’applicazione della prescrizione breve per una domanda avente ad oggetto il pagamento del prezzo, quale obbligazione nascente da un contratto di compravendita, ancorché avente ad oggetto partecipazioni sociali).

11 Dicembre 2019

Delibera di esclusione del socio di cooperativa e cessazione del rapporto mutualistico; principi in tema di quietanza di pagamento e ratifica

La delibera di esclusione del socio di cooperativa, una volta divenuta inoppugnabile, determina, ex art. 2533 c.c., l’altrettanto inoppugnabile cessazione di tutti i conseguenti rapporti secondari  in essere tra la cooperativa e il socio, tra i quali il rapporto di lavoro (nelle cooperative di produzione e lavoro) e l’assegnazione di alloggi (nelle cooperative edilizie).

La quietanza di pagamento costituisce una confessione stragiudiziale che fa piena prova del pagamento, sicché non si può impugnare l’atto se non provando, ai sensi dell’art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente provare la non veridicità della dichiarazione.

È lecita la successiva ratifica, a norma dell’art. 1399 c.c., di un atto concluso da un soggetto privo di poteri rappresentativi in nome e per conto di una cooperativa [nel caso di specie, un atto di cessione in godimento di un immobile da parte di una cooperativa, sottoscritto da un soggetto che non era legale rappresentante della cooperativa stessa].

La ratifica può anche essere implicita, purché sia rispettata la forma scritta, e può risultare da un atto, consequenziale alla stipulazione del negozio, che manifesti in modo inequivoco la volontà del rappresentato come incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere. Essa, comunque, esige una manifestazione di volontà diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo e a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti.

Il valore probatorio della quietanza di pagamento

La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell’obbligazione e, come tale, vincola il giudice [ LEGGI TUTTO ]

30 Gennaio 2017

Domande di risoluzione ed accertamento della nullità di contratto preliminare di cessione di quote di s.r.l. a titolo oneroso, risultante da scrittura privata asseritamente lasciata parzialmente in bianco ed abusivamente riempita.

È nullo per indeterminatezza dell’oggetto il contratto preliminare di cessione di quote di s.r.l. nel quale il valore percentuale delle quote da trasferire sia menzionato, in più punti, in maniera difforme (nel caso di specie: dapprima con indicazione che debba trattarsi di due quote ciascuna rappresentativa del 20% del capitale sociale; in seguito con indicazione che esse debbano, complessivamente, rappresentare il 40,01% del capitale stesso).
[ LEGGI TUTTO ]

23 Settembre 2015

Prova della simulazione dell’atto di cessione di quote e valore probatorio della quietanza di pagamento

Non può ritenersi sufficiente l’allegazione della semplice mancanza del pagamento di un corrispettivo ovvero l’irrisorietà di quello indicato in occasione di un atto di disposizione patrimoniale (nella fattispecie, un atto di cessione di quote), per desumere l’animus donandi [ LEGGI TUTTO ]