hai cercato per tag: risoluzione-del-contratto - 68 risultati
21 Luglio 2023

Gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto e onere probatorio nella responsabilità del debitore

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, il rimedio di cui all’art. 1453 c.c. presuppone che l’inadempimento soddisfi il connotato della non scarsa importanza di cui all’art. 1455 c.c.; in particolare, con specifico riferimento al concetto di non scarsa importanza, il giudice deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive dalle quali sia possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale. La valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.

L’art. 1218 c.c. regolamenta la responsabilità da inadempimento e delinea, sotto il profilo soggettivo, un modello di responsabilità presunta, la cui disciplina ha significativi riflessi, in particolare, sul piano del riparto dell’onere della prova, giacché realizza una inversione dell’onus probandi previsto, in generale, dall’art. 2697 c.c. Nello specifico, il creditore, che intende far valere tale responsabilità, è gravato unicamente dall’onere di dimostrare in giudizio il titolo, allegare l’inadempimento e provare il danno; diversamente, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova, spetta al debitore costituirsi in giudizio e dimostrare di aver esattamente adempiuto, ovvero di aver posto in essere quello sforzo di diligenza richiesto dalla natura della prestazione e che, per tale ragione, l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (c.d. prova liberatoria).

23 Giugno 2023

Rapporti tra contratto preliminare e contratto definitivo di cessione quote di s.r.l.

L’omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinunzia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti. Il giudice è tenuto ad indagare la concreta intenzione delle parti, tanto più che il negozio di cessione richiede la forma scritta solo al fine dell’opponibilità del trasferimento delle quote alla società e non per la validità o la prova dell’accordo, per cui occorre verificare se, con la nuova scrittura, le parti si siano limitate, o meno, solo a formalizzare la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti.

12 Maggio 2023

Mancato esercizio dei diritti di utilizzazione economica di opere musicali e irretroattività della nuova disciplina di cui all’art. 110 septies l.d.a.

Ai sensi dell’art. 110-septies l.d.a. (in attuazione dell’art. 22 Dir. (UE) 2019/790) l’autore o artista interprete o esecutore che ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti relativi ad un’opera, ha il diritto di poter agire per la risoluzione, anche parziale, del contratto ovvero di revocare l’esclusiva del contratto, in caso di mancato sfruttamento dell’opera nel termine stabilito convenzionalmente, comunque non superiore ai termini di legge. La ratio della disciplina è quella di introdurre, a favore del cedente, uno strumento rimediale per l’ipotesi in cui le opere non siano sfruttate dal cessionario per un lasso di tempo ragionevole, così da consentirgli, dopo lo scioglimento del contratto, di rivolgersi ad altri soggetti affinché i diritti aventi ad oggetto le opere vengano effettivamente utilizzati.

Tale diritto tuttavia non spetta agli autori, artisti interpreti e esecutori in relazione ai contratti conclusi prima del 6 giugno 2021.

In difetto di una previsione contrattuale specifica, il mancato esercizio dei diritti di utilizzazione economica di opere musicali, oggetto di cessione contrattuale, non può configurare inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.

26 Ottobre 2021

Consorzio per lo smaltimento di rifiuti e contrapposte domande risolutorie

Quando i contraenti richiedono reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all’altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.

21 Luglio 2020

Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto e preliminare qualificabile come promessa del fatto o dell’obbligazione di un terzo

La sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto preliminare non concluso ai sensi dell’art. 2392 c.c. non può introdurre varianti al contenuto dello stesso, ma deve integralmente rispecchiare le previsioni negoziali delle parti. In particolare, qualora il contratto preliminare non abbia ad oggetto un’obbligazione realizzabile in maniera diretta dal contraente (nel caso di specie, cessione di un immobile di proprietà della società contraente mediante cessione delle quote sociali di cui la società, stante il divieto di cui all’art. 2474 c.c., non era né sarebbe mai potuta divenire titolare), bensì sia qualificabile come promessa dell’obbligazione del terzo (ad esempio, i soci della società), il contraente non inadempiente è tenuto ad agire con gli ordinari rimedi previsti per l’inadempimento (indennizzo) e non attraverso l’azione costitutiva ex art. 2392 c.c. che presuppone sempre l’assunzione dell’obbligazione di concludere un contratto mancante allorché il preliminare sia qualificabile come promessa dell’obbligazione o del fatto di un terzo.

Licenza d’uso: (necessaria) l’espressa pattuizione degli obblighi della licenziante nei confronti della licenziataria

Va disattesa e non accolta la “domanda di risoluzione per inadempimento … ove gli obblighi della licenziante [nella specie di messa a disposizione per la licenziataria di canali di vendita o di attività di supporto] non siano previsti contrattualmente e non emergano dal chiaro tenore letterale delle disposizioni pattizie”.

Va disattesa e non accolta la “domanda di annullamento del contratto per dolo … ove la … prova dei fatti costitutivi della domanda azionata …. non comprovi il ricorrere di …. circostanze false, o l’omissione di elementi rilevanti e idonei a carpire, con artifici e raggiri, il consenso della controparte”. Se un “elemento” si rivela “di per sé particolarmente fragile” non è “idoneo, neppure a livello indiziario, a fondare il dolo richiesto dall’art. 1427 c.c., [posto che rifluisce su scelte imprenditoriali non sindacabili, in quanto non irragionevoli]”.

11 Novembre 2019

Importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto e diritto di recesso

Ai fini della risoluzione per inadempimento è necessario valutare che esso non abbia scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte (art. 1455 c.c.).

In un contratto di licenza d’uso di marchio, le allegazioni relative alla convenienza dell’affare sono inidonee a integrare un inadempimento rilevante, per cui non si può procedere con la risoluzione quando l’iniziativa commerciale non ha avuto successo, non essendosi realizzata l’attrazione della clientela che ci si aspettava dall’utilizzo del marchio, o a causa dell’insufficienza dei volumi di vendita, che rende l’attività commerciale non più sostenibile.

In secondo luogo, non è possibile procedere con la risoluzione allegando a giustificazione un solo episodio comprovante l’inadempimento, senza avere riguardo al complesso delle circostanze e del contesto in cui ha avuto esecuzione il contratto. Qualora dalla corrispondenza tra le parti emerga un clima di positività, in cui sono comunemente tollerati reciproci inadempimenti in vista del mantenimento dell’accordo e della conclusione di una futura collaborazione commerciale, l’inadempimento dell’attrice relativo al rimborso di una quota dell’affitto “ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”, soprattutto se tale questione è stata trattata solo marginalmente.

In tale contesto, l’esercizio improvviso del diritto di recesso e dunque la cessazione inaspettata del rapporto non risultano rispettose del canone di buona fede, che impone “a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass. 20106/2009).

16 Ottobre 2019

Inadempimento del compratore tra risoluzione del contratto e risarcimento del danno

Il creditore che agisce per la risoluzione o per l’adempimento del contratto può limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, ad allegare l’inadempimento della controparte, spettando al debitore convenuto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto (conf. Cass Sez. Un. 13533/2001).

Anche se astrattamente l’inadempimento della parte (il compratore) può costituire causa di un danno patito dall’altra parte (il venditore), è necessario dedurre elementi idonei a fornire anche solo indizi valutabili ai fini di una valutazione equitativa del pregiudizio in ipotesi subito e costituente un maggior danno rispetto all’indennizzo ottenuto con l’equo compenso secondo le disposizioni pattizie.

30 Luglio 2019

Vendita di quota di srl con prezzo dilazionato e sequestro per mancata prestazione di fideiussione a garanzia del pagamento del prezzo

Nell’ipotesi di vendita di quota di s.r.l. con prezzo dilazionato e con previsione dell’obbligo della parte acquirente di prestare – entro una certa data dalla stipula – una fideiussione a favore della parte venditrice, quest’ultima, a seguito del mancato rilascio della fideiussione nei termini, può presentare ricorso volto ad ottenere il sequestro giudiziario (artt. 670 c.p.c. e 2471bis c.c) della quota venduta. [ LEGGI TUTTO ]