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Principi in materia di contratto sociale e responsabilità ex art. 1218 c.c. del socio per inadempimento degli obblighi nascenti dal rapporto societario

Il contratto sociale di cui all’art. 2247 c.c. è un contratto di natura associativa, caratterizzato dalla comunione di scopo e soggetto alla più generale disciplina codicistica in materia di obbligazioni e contratti, salvo laddove il legislatore abbia dettato una disciplina speciale, di carattere derogatorio, volta a regolare taluni aspetti più specifici del rapporto societario (come, ad esempio, in punto di domanda di risoluzione del contratto).  Al contratto di società si applica l’ordinaria disciplina in tema di adempimento, il quale deve essere perciò valutato alla stregua del parametro della diligenza di cui all’art. 1176 c.c.  In particolare, con la conclusione del contratto di società nascono, in capo al socio e nei confronti della controparte contrattuale, una serie di obblighi di fedeltà, lealtà, ma soprattutto, di diligenza e correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario.

Costituiscono gravi inadempienze al contratto sociale e, pertanto, fonte di responsabilità ex art. 1218 c.c., sia le condotte del socio che risultano idonee ad impedire il raggiungimento dello scopo sociale, sia quelle che abbiano inciso negativamente sulla situazione della società, tanto da rendere anche solo meno agevole il conseguimento delle finalità sociali.  Ad esempio, costituiscono gravi inadempimenti l’omissione di ogni collaborazione nella conduzione dell’esercizio sociale, il compimento di atti ostruzionistici alla normale gestione societaria e il porre in essere atti di concorrenza sleale nei confronti della società.

Il comportamento del socio che ponga in essere atti di concorrenza sleale e storno di dipendenti, oltre a costituire grave inadempimento al contratto sociale (e, quindi, assumere rilevanza sotto il profilo contrattuale), integra anche gli estremi, oggettivi e soggettivi, della responsabilità extracontrattuale, sia per violazione del generale principio del neminem laedere, sia a titolo di concorrenza sleale di cui all’art. 2598, nn. 2 e 3, c.c.

Le regole speciali dettate dal codice civile in materia di contratto di società precludono la possibilità di pronunciare, con riguardo a tale tipologia contrattuale, la risoluzione di cui agli artt. 1453 ss. c.c. in quanto le norme sull’esclusione del socio per gravi inadempienze, di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c., hanno carattere speciale e sostitutivo del rimedio della risoluzione per inadempimento previsto dagli artt. 1453 ss. c.c., inapplicabile al contratto di società per essere quest’ultimo caratterizzato non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo. Pertanto, in caso di inadempimento del socio al contratto sociale, il rimedio tipico è quello della esclusione del socio inadempiente.

Nei contratti consociativi, quali quello di società, caratterizzati non dalla biunivocità dei rapporti e dalla corrispettività delle prestazioni, bensì dalla circolarità dei rapporti e dalla destinazione delle prestazioni al perseguimento dello scopo comune, non risultano utilizzabili i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale (in particolare, risoluzione del contratto ed exceptio inadimpleti contractus) ma solo i diversi rimedi del recesso e dell’esclusione dei soci.

21 Marzo 2022

Esecuzione del contratto di licenza avente ad oggetto l’uso di due brevetti in Italia

Obbligo principale del licenziante è quello di garantire al licenziatario per l’intera durata del contratto la persistente validità dei brevetti in tutti i territori convenuti e quindi il pieno e duraturo godimento dei diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento dei diritti di privativa industriale.

 

L’esclusione del socio di società cooperativa per gravi inadempienze

Le norme sull’esclusione del socio “per gravi inadempienze” hanno carattere speciale e sostituiscono quelle generali sulla risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, di cui agli artt. 1453 e segg. c.c., le quali non sono applicabili al contratto di società sia per la mancanza di interessi contrapposti tra il socio e l’ente sociale, sia per le diverse finalità cui esse sono preposte. La risoluzione mette nel nulla il rapporto contrattuale nei confronti della parte inadempiente, con gli effetti restitutori di cui all’art. 1458 c.c., e, nel caso le parti in contratto siano soltanto due, elimina del tutto il rapporto con i reciproci obblighi restitutori delle parti di cui alla citata disposizione di legge. L’esclusione del socio comporta, invece, soltanto lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente al socio inadempiente, con il diritto di quest’ultimo esclusivamente ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota, ma non anche, di per sé, lo scioglimento della società, neppure nel caso in cui i soci siano soltanto due, perché, in tale ipotesi, la società si scioglie solo se, nel termine di sei mesi, non venga ripristinata la pluralità di soci.

Per quanto riguarda l’ipotesi prevista al 1° co. dell’art. 2533 c.c., il carattere della gravità, in base alla disciplina generale, deve essere vagliato in relazione al peculiare interesse del creditore, quindi al mancato – o particolarmente difficoltoso – raggiungimento dello scopo sociale, trattandosi di condotte che possano avere inciso negativamente sulla situazione economica dell’ente, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini.

Quanto al riparto dell’onus probandi (ex art. 2697 c.c.), nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe su quest’ultima l’onere di provare i fatti posti a base della determina impugnata: la veste processuale di convenuta è infatti puramente formale, non diversamente che in qualsiasi altro giudizio a struttura oppositiva o impugnativa di un provvedimento giudiziale, ovviamente nel solco di quelle che sono le argomentazioni e le eccezioni formulate dal socio (o dai soci, nella specie) opponente.

31 Dicembre 2020

Il titolare del credito relativo alla liquidazione di azioni di Popolare di Vicenza, o Veneto Banca, non è legittimato ad agire nei confronti del cessionario dell’azienda

Ai sensi dell’art. 3 del d.l. 25.6.2017, n. 99 (conv. in legge 31.7.2017 n. 121), concernente l’avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., non possono formare oggetto di cessione, neppure sull’accordo delle parti: “a) le passività indicate all’articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180”, ossia il capitale e gli strumenti finanziari diversi dalle azioni computabili nel capitale, “con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali”; “b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività” (art. 3 comma 1).

Dei debiti che, per accordo tra le parti o in virtù dell’art. 3 del d.l. 25.6.2017 n. 99, sono esclusi dalla cessione, il cessionario non è tenuto a rispondere, né quale obbligato in via principale, né quale accollatario ex lege del debito, salvo rivalsa nei confronti del cedente, poiché l’art. 3 comma 2 del d.l. 99/2017 prevede testualmente che “il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1“. Tale norma ribadisce la consolidata eccezione alla regola generale dell’art.2560 c.c., prevista in materia concorsuale, analogamente alle disposizioni di cui all’art. 105 l.fall. ed all’art. 90, comma 2, T.U.B..

La liquidazione della quota azionaria, in conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio – in specie, per decesso del socio e mancato subentro dei suoi eredi – non soltanto non rientra ad alcun titolo tra le Passività Incluse, ma è anzi espressamente e tassativamente esclusa dal perimetro della cessione in quanto oggetto della pretesa è la liquidazione della quota azionaria, ossia la restituzione del capitale conferito incrementato della quota parte delle riserve. Infatti, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. a) del d.l. 99/2017 che rinvia all’art. 52 comma 1, lettera a), punto i) del d.lgs. 16.11.2015 n. 180 che, nell’individuare le passività soggette al c.d. bail-in ai fini della risoluzione della crisi bancaria, pone al primo posto “i) le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare [..] con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali”. Questi debiti sono espressamente classificati come “Passività Escluse” dall’art. 3.1.4. lett. b), punto iii) del contratto.

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, dipenda esso da recesso esclusione o morte del socio, comporta pur sempre il diritto del socio uscente (o dei suoi eredi e aventi causa) alla liquidazione della quota capitale (cfr. art. 2535 c.c.). Il mancato subentro degli eredi nella posizione del defunto costituisce quindi condizione (in senso ampio) di maturazione del diritto alla liquidazione, ma non ne snatura il fondamento, che pur sempre consiste nel rimborso del controvalore dell’investimento azionario del defunto.

 

25 Maggio 2020

Il mancato pagamento delle royalties integra giusta causa di recesso dal contratto di licenza per l’uso del nome e del relativo marchio

Nell’ambito di un contratto di licenza per l’uso del nome del licenziante e del relativo marchio, si deve considerare giusta causa di recesso il mancato pagamento delle royalties maturate (e non contestate) secondo quanto previsto dalle parti. Integrano giusta causa di recesso anche l’inadempimento degli obblighi di rendicontazione delle royalties maturate e degli obblighi di trasmissione della documentazione fiscale.

Effetti della sopravvenuta variazione del patrimonio sociale sul contratto di cessione di partecipazioni societarie

Le obbligazioni delle parti, discendenti da contratto di cessione delle quote o delle azioni di una società di capitali, non vengono meno in conseguenza di un fatto del tutto esterno e non direttamente collegato al concetto di valorizzazione delle partecipazioni societarie oggetto di trasferimento. (Nel caso di specie, la Corte d’appello, chiamata ad accertare l’intervenuta risoluzione di un contratto di cessione intercorso tra le parti per sopravvenuta variazione del patrimonio sociale della cedente, ha rigettato l’appello proposto, confermando la sentenza di primo grado. Nella sua motivazione, la Corte ha richiamato il principio espresso da Cass. civ. n. 22790/2019 secondo cui la differenza tra l’effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella del contratto di cessione di quote o azioni può determinare la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità essenziali, se in tale contratto: – le parti abbiano fatto espresso riferimento ai beni compresi nel patrimonio della società con la previsione di specifiche garanzie contrattuali; ovvero, – l’affidamento della parte cessionaria sul patrimonio sociale debba ritenersi giustificato sulla base del principio di buona fede. Poiché, nel caso de quo nessuno dei predetti requisiti risultava sussistente, ogni variazione sopravvenuta del patrimonio sociale è risultata indifferente rispetto alle obbligazioni assunte dalle parti con il contratto).

3 Giugno 2019

Sulla qualificazione giuridica del contratto di consulenza atipico cd. “Financial advisory agreement”

Il contratto di consulenza cd. “financial advisory agreement“, consistente in un contratto atipico di consulenza con incarico anche di tipo mediatorio relativo alla cessione di partecipazioni societarie, non è inquadrabile nello schema contrattuale dell’appalto di servizi e dunque non risulta applicabile la disposizione dell’art. 1671 c.c. per il caso di recesso unilaterale del committente.

19 Maggio 2017

Associazione in partecipazione e importanza dell’inadempimento all’obbligo di rendimento del conto

In tema di associazione in partecipazione, il rendimento del conto non è l’unico né il principale adempimento cui è tenuto l’associante e l’omissione non comporta, necessariamente e qualunque sia concretamente la sua importanza, la risoluzione del contratto, dovendosi in ogni caso fare applicazione del criterio di cui all’art. 1455 c.c. (nel caso di specie, l’importanza dell’alterazione dell’equilibrio fra gli interessi delle parti contraenti provocata dall’inadempimento all’obbligo di rendimento del conto è stata desunta dal fatto che le parti hanno espressamente previsto obblighi di documentazione mensile dei costi di produzione e di rendicontazione semestrale degli importi derivanti dalla commercializzazione, con ciò manifestando la volontà di consentire alle associate un controllo più approfondito rispetto a quello previsto dall’art. 2552 c.c.).

Non può attribuirsi al tempo trascorso dall’inizio del comportamento inadempiente alla data in cui viene manifestata la volontà di risolvere il contratto una valenza univocamente sintomatica della scarsa rilevanza attribuita all’omessa presentazione dei rendiconti ove si consideri che, da un lato, non è previsto alcun termine entro il quale le parti possono esercitare la facoltà di risolvere il contratto e che, dall’altro lato, le diverse richieste di documentazione inviate dalle associate all’associante dimostrano il loro perdurante interesse all’adempimento della controparte.