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Patto di non concorrenza ex art. 2596 c.c. e accertamento della stipula mediante contratti standard per adesione

In ordine ai limiti contrattuali della concorrenza, la disposizione contenuta nell’art. 2596 c.c. regola in modo espresso e specifico il patto di non concorrenza, disponendo che questo debba essere circoscritto, in via alternativa, a una determinata zona o a una determinata attività.

L’apposizione di una clausola di non concorrenza in un contratto (nel caso di specie, un contratto di associazione in partecipazione) richiede l’accertamento di una specifica e particolareggiata trattativa sul contenuto della clausola limitativa; trattativa che si esclude nel caso di contratti standard, composti da varie clausole predisposte unilateralmente e sottoscritte per adesione ex art. 1341 c.c.

Non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341, comma 2 c.c., il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio. Infatti, posto che l’art. 1341 c.c. non si limita a richiedere la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate, con la loro sottoscrizione indiscriminata non sarebbe garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate.

17 Maggio 2021

Mancata accettazione dell’oblato. Requisiti per la responsabilità precontrattuale

Quale espressione del principio di libertà negoziale, l’oblato è libero – purché non siano sorti obblighi nel corso della trattativa – di non accettare una proposta contrattuale, pur precedente nel tempo ed economicamente più vantaggiosa rispetto a quella diversa finalmente preferita, anche in base a considerazioni prescindenti da valutazioni di carattere economico.

Per configurarsi la responsabilità precontrattuale non è sufficiente che tra le parti siano in corso trattative, occorre altresì: che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte senza giustificato motivo dalla parte cui si addebita la responsabilità; che, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. Sono tutti elementi, questi, la cui verifica si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

20 Aprile 2016

Differenza tra minuta e contratto preliminare di trasferimento di brevetto e riflessi sulla responsabilità

Una serie di meri appunti (ancorché in qualche passaggio molto articolati) riguardanti la cessione di un brevetto, in cui le parti si limitano ad esternare le loro intenzioni e si propongono di tradurle in successivi accordi, non costituisce [ LEGGI TUTTO ]