20 Marzo 2013

Tutela cautelare del diritto d’autore e contraddittorio

In tema di tutela cautelare del diritto d’autore, la misura della “descrizione” di cui all’art. 162 lda è di competenza del Presidente della Sezione Specializzata, a differenza della descrizione “industrialistica”, per la quale l’art. 129 c.p.i. ha reso applicabile il rito cautelare uniforme. La misura della descrizione di cui all’art. 162 lda è disciplinata direttamente dalla Direttiva 48/2004/CE, in forza della quale l’emissione di un provvedimento inaudita altera parte,  possibile ove vi sia il rischio di danno irreparabile al titolare dei diritti o di distruzione degli elementi di prova, non può prescindere da una successiva fase di contraddittorio volta a consentire il riesame della misura concessa. La concessione di una misura cautelare poco incisiva come la descrizione non richiede un accertamento del fumus boni iuris particolarmente approfondito, essendo sufficiente anche un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello necessario per l’erogazione di misure cautelari più invasive, quali il sequestro o l’inibitoria. La misura della descrizione non può essere concessa a fini meramente esplorativi, e quindi per “scoprire se” un soggetto stia violando i diritti del ricorrente,  ma solo per  “accertare che” tale violazione sia in atto.

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Giorgio Grossi

Giorgio Grossi

Amministratore

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)

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