13 Ottobre 2015

Tutelabilità dei concept stores e diritto d’autore

Deve essere affermata la tutelabilità degli arredamenti di interni dei negozi in base all’art. 2 n. 5) l.d.a. relativo alla protezione dei disegni e delle opere di architettura, laddove in tale opera dell’ingegno la progettazione costituisca un risultato non imposto dal problema tecnico funzionale che l’autore vuole risolvere e sia riscontrabile un atto creativo, seppure minimo, che può essere valutato in base alla scelta, il coordinamento e l’organizzazione degli elementi dell’opera in rapporto al risultato complessivo conseguito e laddove tale atto creativo sia suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienze nella materia.

La creatività ai fini della tutela autoriale non è costituita dall’idea in sé ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

L’imitazione parassitaria può considerarsi illecita ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. laddove sussistano una pluralità di atti succedentesi nel tempo, diretti tutti a una continua e ripetuta imitazione delle iniziative del concorrente ovvero nello sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui – siano essi comportamenti ripetuti che simultanei – e solamente se l’imitazione sia effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente o dall’ultima e più significativa di esse, dovendosi intendere per “breve” quell’arco di tempo – variabile a seconda dei prodotti e delle condizioni del mercato in cui vengono immessi – per tutta la durata del quale l’ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari dal lancio della novità e cioè fino a quando essa è considerata tale dal pubblico dei clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto.

Il disconoscimento delle riproduzioni grafiche, pur non essendo ascrivibile all’ambito di applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., deve essere accompagnato dall’allegazione di specifici elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

Maria Luigia Franceschelli

Maria Luigia Franceschelli

Associate

Dottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code