21 Gennaio 2016

Vendita di quote sociali a prezzo di perizia iniquo su proposta di mediatore: rigettata la domanda risarcitoria dei cedenti

In mancanza di incarico all’esperto da parte dei soci che intendono cedere le proprie partecipazioni sociali non è prospettabile una responsabilità contrattuale del perito per la redazione di una relazione di stima delle partecipazioni asseritamente iniqua (nel caso di specie l’incarico al perito era stato conferito dall’amministratore unico della società alla scopo di procedere alla rivalutazione delle quote della società ai sensi della l. 106/11)

In mancanza di una procura a determinare il prezzo di vendita e stipulare il relativo contratto, non può ritenersi fondata la domanda risarcitoria dei soci cedenti le proprie partecipazioni nei confronti di un mediatore che abbia proposto un prezzo asseritamente inadeguato, tanto più nel caso in cui i  parametri per la valutazione del prezzo proposto siano nella loro piena disponibilità (nel caso di specie di specie i soci lamentavano una discrepanza fra dati di bilancio dagli stessi regolarmente approvato e perizia dell’esperto assunta a riferimento del prezzo di acquisto suggerito dal mediatore).

 

 

 

 

 

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