8 Maggio 2017

Abuso di maggioranza e conflitto di interesse con particolare riguardo alle delibere determinative del compenso dell’amministratore

Perché possa dirsi integrato un vizio della delibera derivante da abuso di potere, è necessario allegare e dimostrare che la stessa è il portato di un esercizio “fraudolento” ovvero “ingiustificato” del potere di voto; e ciò in quanto l’abuso non può consistere nella mera valutazione discrezionale dei propri interessi ad opera dei soci, ma deve concretarsi nella intenzionalità specificatamente dannosa del voto, ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante.

In sintesi, l’abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione: a) non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società; deve pertanto trattarsi di una deviazione dell’atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento, da parte dei soci di maggioranza, di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale; b) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli poiché rivolta al conseguimento di interessi extrasociali. I due requisiti testé evidenziati non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa.

Quanto al caso di decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, dal tenore letterale dell’art. 2479 ter, II co., c.c., si ricava che il conflitto di interessi non rappresenta ex se una condizione in grado di inficiare la votazione, chè, invece, l’invalidità della delibera presuppone non solo che il voto determinante per il raggiungimento della maggioranza necessaria ai fini della relativa approvazione sia espressione del soggetto in capo al quale si configura una situazione di conflitto di interessi, ma anche che la medesima deliberazione possa recare alla società un danno, anche in via meramente potenziale.

Segnatamente, come evidenziato dalla Suprema Corte, l’annullamento della delibera adottata da una società di capitali – ai sensi dell’art. 2373 c.c. ovvero dell’art. 2479 ter II co., c.c. – richiede, oltre, all’esistenza del conflitto di interessi, due distinte condizioni, che devono sussistere entrambe: la decisività del voto espresso dal socio in conflitto di interessi e la dannosità, almeno potenziale, della deliberazione medesima per la società. Per l’annullamento della delibera, è, pertanto, irrilevante che la medesima consenta al socio il conseguimento di un suo personale interesse, se, nel contempo, non risulti pregiudicato l’interesse sociale (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 17 luglio 2007, n. 15950). In altri termini, il vizio rilevante ai fini dell’annullamento, ex artt. 2373 o 2479 ter, II co., c.c., di una deliberazione assembleare ricorre solo nel caso in cui la deliberazione medesima sia diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali, in danno della società.

Inoltre, affinché sia dato ravvisare la situazione di conflitto di interessi rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2479 ter, II co., c.c. è necessario che, proprio mediante la specifica delibera in contestazione, il socio persegua, per conto proprio o altrui, un interesse in contrasto con quello della società. Par d’uopo, poi, rammentare che, per gli effetti di cui all’art. 2479 ter, II co., c.c., rileva solo il conflitto e contrasto tra l’interesse della società e quello perseguito dal socio il cui voto sia stato determinante ai fini dell’adozione della delibera, e non, invece, la situazione di conflitto di interessi tra i vari soci.

Con specifico riguardo all’ipotesi di annullamento della delibera attributiva del compenso dei soci prestatori d’opera ed amministratori, si osserva come la predetta deliberazione, ancorché assunta con il voto determinante dei medesimi soci prestatori d’opera ed amministratori, possa ritenersi viziata, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., solo nel caso in cui sia dato apprezzare la manifesta sproporzione ed irragionevolezza della misura del compenso in concreto determinato, in rapporto alla dimensione economica e finanziaria della società, al fatturato annuo e volume d’affari della stessa e, quindi, alla natura ed al rilievo dell’impegno richiesto al socio prestatore d’opera ed investito di funzioni gestorie.

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Chiara Petruzzi

Chiara Petruzzi

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato...(continua)

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