Adesione alla domanda attorea di reintestazione dei cespiti ceduti o assegnati
La completa adesione alla domanda attrice, volta alla reintestazione dei cespiti, effettuata dai convenuti, va accolta senza necessità di procedere alla dichiarazione di simulazione, di inefficacia o di nullità degli atti di cessione di rami di azienda e di scissione societaria oggetto di causa.
La reintestazione non comporta scambio di corrispettivo, poiché integra una fattispecie conseguente alla risoluzione del procedimento negoziale contestato nella citazione e non un trasferimento o una costituzione di diritti reali.
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Rocco Antonini
Dottorando di ricerca in Diritto commerciale interno ed internazionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Avvocato(continua)