21 Agosto 2020

Al singolo creditore è preclusa l’opposizione alla fusione in caso di approvazione dell’operazione da parte dell’assemblea degli obbligazionisti ex art. 2503-bis c.c.

L’approvazione della fusione da parte della maggioranza nell’assemblea generale degli obbligazionisti delle società partecipanti alla medesima ex art. 2503-bis c.c. vale ad escludere la configurabilità del pericolo prospettato dal singolo creditore obbligazionista opponente e, dunque, ogni valutazione giudiziaria in relazione allo stesso. L’ordinamento infatti attribuisce preminenza assoluta, nella valutazione della configurabilità e rilevanza del pericolo di pregiudizio per i creditori obbligazionisti derivante dalla fusione, alla valutazione dell’assemblea speciale. Quest’ultima è infatti espressione dell’interesse collettivo della categoria di creditori “finanziatori” che, sottoscrivendo il prestito, hanno già apportato sostegno finanziario all’impresa sociale e possono essere interessati, oltre che alla conservazione statica del patrimonio sociale della società debitrice, anche a consentirle di cogliere le opportunità di rilancio dell’attività di impresa esposte nel progetto di fusione per ampliare e rafforzare la garanzia patrimoniale generica.

L’opposizione dei creditori alla fusione ha natura di giudizio contenzioso volto alla tutela della posizione dei creditori con titolo anteriore all’iscrizione del progetto di fusione degli enti coinvolti dal pregiudizio alla garanzia patrimoniale generica che dall’operazione può derivare loro in conseguenza della confusione dei patrimoni e dell’ampliamento della compagine dei creditori che vi concorrono, assimilabile, come peculiare strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica, all’azione revocatoria.

Al fine di armonizzare la laconica disciplina del procedimento cautelare delineato all’art. 2445 ultimo comma c.c. con la necessaria reclamabilità del provvedimento, non esclusa da alcuna previsione speciale, l’autorizzazione, in considerazione dell’irreversibilità dei suoi effetti, deve essere concessa con efficacia subordinata allo spirare del termine per la proposizione del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. e alla sua conferma all’esito dell’impugnazione

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Tommaso Carcaterra

Tommaso Carcaterra

Laureato presso l'Università degli Studi di Milano. Praticante avvocato presso lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.(continua)

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